Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Appelli Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Non è sufficiente dissentire con una condanna; è necessario articolare critiche specifiche e fondate contro la sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Roma, hanno presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della loro condanna. Il loro appello si basava principalmente su due motivi: un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado e la violazione di norme processuali.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità di entrambi i motivi, confermando di fatto la decisione impugnata e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati dai ricorrenti erano privi dei presupposti minimi per poter essere esaminati, in quanto generici e riproduttivi.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché nessuno dei due motivi proposti potesse trovare accoglimento. Questa analisi è fondamentale per capire la logica che governa il giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo a diversi articoli del codice penale e di procedura penale. La Cassazione ha bollato questa doglianza come inammissibile perché “riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi”.
In altre parole, i ricorrenti non hanno mosso una critica puntuale e specifica al ragionamento della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata era, al contrario, sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”, avendo esaminato adeguatamente sia il quadro probatorio sia i criteri per la determinazione della pena (la cosiddetta “dosimetria”). Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare e contestare i vizi logico-giuridici specifici della decisione che si intende impugnare.
Secondo Motivo: La Genericità delle Deduzioni
Il secondo motivo, con cui si eccepiva la violazione di norme processuali, ha subito la stessa sorte. È stato giudicato inammissibile perché consisteva in “deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta”.
Anche in questo caso, il principio è la specificità. Non basta affermare che una norma è stata violata; è necessario spiegare perché, come e con quali conseguenze concrete nel caso specifico. Un’accusa generica, non supportata da argomentazioni giuridiche e riferimenti fattuali precisi, non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità e, pertanto, non può essere presa in considerazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, deve condurre un’analisi critica e mirata, non una lamentela generica o una riproposizione di vecchie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro a testa) a favore della Cassa delle ammende. Una lezione importante sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti giudiziari.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio o quando sono formulati in modo generico, senza fornire specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “riproduttivo”?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse identiche censure già presentate e valutate dal giudice del merito, senza impegnarsi in una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale i ordine agli artt. 546, 125 comma 3, 187, 597 cod. proc. pen. e 56, 62-bis e cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta d sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata compendio probatorio gravante sui prevenuti e pag. 16 in punto di dosimetria dell pena inflitta, il cui discostamento dal minimo edittale è stato correttam motivato dalla Corte territoriale in ragione delle spessore criminale dei cor della gravità delle condotte);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazion di norme processuali con specifico riferimento all’art. 526 cod. proc. pen., consentito poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto dati dì fatto che sorreggono la richiesta;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore