Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presenta nell’interesse di NOME COGNOME, dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 5 d 74/2000 e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, mediante il quale è stata lamentata l’eccessività della pena, è inammissibile a causa della sua genericità, consistendo nella mera doglianza in ordine alla eccessività di tale pena, disgiunta da qualsiasi illustrazione della condotta e della personalità dell’imputato, o che del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata adeguatamente giustificata sottolineando l’entità dell’imposta evasa, pari a euro 748.280,00, dunque la gravità della condotta, ritenuta assorbente, in modo non manifestamente illogico, tra gli indici di cu all’art. 133 cod. pen., e dunque non censurabile sul piano delle valutazioni di merito i questa sede di legittimità.
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo de eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente