Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa dell’estrema genericità delle censure mosse dal difensore. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione attraverso il proprio legale. Il fulcro dell’impugnazione era la denuncia di un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato le ragioni della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che l’atto di appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Manifesta Infondatezza: Il motivo dedotto è stato giudicato “manifestamente infondato”. Ciò significa che le argomentazioni presentate apparivano, a una prima e sommaria analisi, prive di qualsiasi pregio giuridico. Non vi era alcun elemento concreto che potesse anche solo astrattamente scalfire la logicità della sentenza impugnata.
2. Estrema Genericità: Il punto decisivo è stata la constatazione dell'”estrema genericità dell’atto di appello”. La difesa si era limitata a lamentare un vizio di motivazione in modo vago e astratto, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di doglianze generiche, ma deve indicare con precisione quali parti della motivazione sono errate e perché.
La Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza di secondo grado era, al contrario, “adeguatamente motivata” proprio in relazione ai punti sollevati. Pertanto, la genericità del ricorso ha impedito qualsiasi utile esame nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione e specificità. Non basta affermare che una sentenza è mal motivata; occorre dimostrarlo punto per punto, evidenziando le contraddizioni, le omissioni o gli errori logici del ragionamento del giudice. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e caratterizzato da estrema genericità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 27/02/1993
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 15058/24 – COGNOME NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che il difensore lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
Che questo risulta adeguatamente motivato, essendosi confrontato con l’estrema genericità dell’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024