Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VETRALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 16.9.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati in precedenza indicati, di compiuto decorso del relativo termine di prescrizione e di determinazione della durata delle pene accessorie.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui si discute su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finì della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
L’inammissibilità ab origine del ricorso rende del tutto irrilevante la censura, peraltro dedotta in termini del tutto generici, con cui è stata eccepito il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, mentre, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, il rilievo difensivo sulla determinazione della durata delle pene accessorie si presenta come motivo nuovo, non deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.