Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando la prassi di presentare impugnazioni generiche e meramente ripetitive. Il caso, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, diventa l’occasione per ribadire un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata. La conseguenza di una tale mancanza è la declaratoria di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte di Appello di Torino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva opposto resistenza a un verbalizzante non solo sbracciando, ma anche spintonandolo. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta mancanza e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso proposto inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo addotto dal ricorrente fosse non solo generico, ma anche una mera riproduzione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte di Appello. Questa valutazione ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità e Aspecificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha spiegato che un’impugnazione è inammissibile quando manca qualsiasi correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso stesso. In altre parole, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in termini astratti; è necessario che il ricorrente critichi puntualmente il ragionamento del giudice precedente, spiegando perché e in quali punti esso sarebbe errato.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riproporre la stessa doglianza già avanzata in appello, senza tener conto delle risposte fornite dalla Corte territoriale, che aveva chiarito la dinamica della violenza esercitata. Un simile modo di procedere, secondo la Suprema Corte, svuota di significato l’atto di impugnazione, riducendolo a un esercizio sterile e non costruttivo, che non può che cadere nel vizio di aspecificità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per gli operatori del diritto. Un ricorso efficace non può ignorare le affermazioni del provvedimento che intende censurare. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con esso, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche in modo preciso e circostanziato. La pronuncia conferma che la giustizia non può essere oberata da ricorsi meramente dilatori o formulati senza la dovuta diligenza. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della decisione precedente, ma anche una sanzione economica a carico del ricorrente, a sottolineare la serietà e il rigore richiesti nell’accesso alla giurisdizione superiore.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è ritenuto generico, e quindi inammissibile, quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento censurato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ di una censura precedente?
Significa che l’argomento presentato nel ricorso è identico a una censura già sollevata in una fase precedente del processo (ad esempio, in appello) e che è già stata adeguatamente analizzata e respinta dal giudice di quel grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Modou
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione e vizi della stessa in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha dat conto della violenza esercitata dal ricorrente, non solo sbracciando, ma anche spintonando i verbalizzate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.