Ricorso inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione dei processi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo questo caso per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi.
In particolare, la difesa contestava:
* La valutazione della sua responsabilità penale.
* Il mancato riconoscimento della fattispecie di reato di lieve entità (il cosiddetto ‘quinto comma’).
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’atto di ricorso. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso ‘generici’. Ma cosa significa esattamente? La genericità, in questo contesto, si manifesta quando l’atto di impugnazione non si confronta in modo specifico e critico con le ragioni esposte nella sentenza che si sta contestando.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a ‘reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito’. In altre parole, la difesa ha ripresentato in Cassazione gli stessi identici argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza spiegare perché le motivazioni di quest’ultima fossero errate o illogiche.
Un dettaglio emblematico, evidenziato dalla stessa Corte, riguarda la richiesta delle attenuanti generiche. L’ordinanza sottolinea che tali circostanze erano già state riconosciute nei precedenti gradi di giudizio, rendendo il motivo di ricorso su questo punto non solo generico, ma palesemente infondato. Questo dimostra una mancanza di attenta analisi della sentenza impugnata, un errore che ha contribuito a qualificare l’intero ricorso come inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito. La sua funzione è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per essere efficace, un ricorso deve essere un ‘dialogo critico’ con la decisione precedente. È necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice d’appello, evidenziandone le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto. Limitarsi a ripetere le proprie tesi è una strategia destinata al fallimento, che espone l’imputato a un’ulteriore condanna economica. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico, ovvero quando si limita a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni della difesa in ogni grado di giudizio?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la semplice reiterazione di argomenti già vagliati dai giudici di merito, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello, rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUASTALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29294/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 3 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosc della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 cit, ovvero della causa di non punibili particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non s confrontano (cfr.,pagg. 3 e ss.) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate (le invocate circostanze attenuanti generiche risultano essere già riconosciute);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.