Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la genericità dei motivi di appello porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo significa non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per chi ricorre. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio le implicazioni pratiche di questa regola procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto colpevole per una serie di reati contro il patrimonio e la persona: furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in una valutazione nel merito delle accuse, bensì in un vizio formale e sostanziale del ricorso stesso. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato a sostegno dell’impugnazione era “del tutto generico”.
In pratica, l’atto di ricorso non conteneva alcuna critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Non basta affermare di non essere d’accordo con una condanna; è necessario spiegare perché la decisione dei giudici di secondo grado sarebbe errata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge precise. La mancanza di questa specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a un esame di merito, portando alla chiusura immediata del caso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara: un ricorso non può essere un’astratta lamentela. Deve costituire una critica puntuale e ragionata del provvedimento che si intende impugnare. Quando un motivo di ricorso è generico, non permette al giudice superiore di comprendere quali siano i passaggi logico-giuridici della sentenza precedente che si contestano. Questo requisito, noto come “specificità dei motivi di ricorso”, è un pilastro del diritto processuale penale, volto a garantire la serietà delle impugnazioni e a evitare un uso dilatorio della giustizia. Non avendo l’imputato dedotto “alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata”, il suo appello è stato considerato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità. Comporta conseguenze concrete e onerose. In questo caso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il necessario rigore tecnico. Pertanto, prima di impugnare una sentenza, è fondamentale un’analisi approfondita della sua motivazione per costruire argomentazioni solide, specifiche e pertinenti, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato del tutto generico e non conteneva alcuna critica specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in secondo grado per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29167/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di furto, resistenza a pu ufficiale e lesioni personali volontarie);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.