Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Quando si presenta un appello in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di un’impugnazione che non rispetta questi criteri, trasformandosi in un tentativo vano di ribaltare una sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso: Sostituzione di Persona e Condanna Confermata
I fatti alla base della vicenda giudiziaria risalgono al 2019, quando un individuo è stato condannato per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del Codice Penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo nel 2023. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva ingannato terzi presentando documenti d’identità e sanitari alterati, attribuendosi un’identità non sua. La colpevolezza era stata accertata sulla base di prove solide e convergenti.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità dei Motivi
Contro la sentenza della Corte di Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione. La difesa lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità, sostenendo che le prove fossero state valutate erroneamente. Tuttavia, la critica è stata formulata in termini estremamente vaghi, senza specificare quali prove sarebbero state travisate né come la loro corretta interpretazione avrebbe potuto portare a una conclusione diversa.
Inoltre, il ricorso conteneva una censura, altrettanto generica, relativa all’applicazione della recidiva, un’aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. La Corte, tuttavia, ha rilevato che non risultava nemmeno che tale circostanza fosse stata contestata e applicata nelle fasi precedenti del processo.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali.
L’aspecificità della critica
In primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità è stato giudicato generico e aspecifico. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato in modo critico con la motivazione dettagliata della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva chiaramente elencato gli elementi a carico dell’imputato:
- Le dichiarazioni di un testimone, dipendente di un ufficio postale.
- Le dichiarazioni della persona offesa, rese in sede di querela.
- Il sequestro della carta d’identità e della tessera sanitaria, entrambe palesemente alterate.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre una mera riproposizione di argomenti già respinti e deve indicare con precisione le lacune o gli errori logici nel ragionamento del giudice di merito. In questo caso, mancava totalmente un’analisi critica e puntuale.
La questione infondata sulla recidiva
Anche la censura sulla recidiva è stata considerata generica e, di fatto, irrilevante, poiché non vi era traccia che fosse stata applicata. Questo tipo di contestazione, priva di un reale fondamento nel provvedimento impugnato, contribuisce a rendere il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un’impugnazione che si limita a esprimere un generico dissenso, senza individuare vizi specifici, non assolve alla sua funzione. La Corte ha ribadito che è onere del ricorrente dimostrare dove e come il giudice di merito abbia sbagliato, non semplicemente affermare che la decisione sia ingiusta. La mancanza di un confronto critico con le prove elencate dalla Corte d’Appello (testimonianze e documenti sequestrati) ha reso il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di redigere ricorsi per cassazione con estrema precisione e specificità. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto che va esercitato con rigore e serietà, non attraverso critiche vaghe e non circostanziate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di appello erano generici e aspecifici. Non indicavano quali prove sarebbero state valutate erroneamente e non si confrontavano criticamente con l’ampia motivazione della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna nei gradi di merito?
Le prove decisive sono state: le dichiarazioni di un testimone dipendente di Poste Italiane, le dichiarazioni della persona offesa in sede di querela e il sequestro della carta d’identità e della tessera sanitaria alterate esibite dall’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14279 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Palermo, il 16 aprile 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza, perché non indica neppure le prove che sarebbero state erroneamente valutate, e per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto contestato (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente enucleato gli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità: le dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE; le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di querela; il sequestro della carta d’identità e della tessera sanitaria esibite dall’imputato, entrambi alterati);
parimenti generica è la censura che lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva, non risultando che la stessa sia stata contestata e ritenuta;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente