Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la specificità è tutto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello vaghi e astratti. Analizziamo insieme questo caso per capire perché la precisione nelle argomentazioni legali è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 del codice penale. La condanna, pronunciata in primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per cassazione.
L’Appello e il Vizio di Motivazione
Attraverso il suo difensore, l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso alla Corte di Cassazione. La doglianza principale riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello. In altre parole, si sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione sia sull’affermazione di colpevolezza sia sulla quantità della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo proposto e lo ha liquidato rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede nella ‘conclamata genericità’ delle argomentazioni presentate. Secondo i giudici supremi, le deduzioni del ricorrente erano indeterminate, aspecifiche e sviluppate tramite ragionamenti del tutto astratti.
Ma cosa significa esattamente ‘genericità’ in questo contesto? Significa che il ricorso non è riuscito a creare un collegamento diretto e critico con la sentenza impugnata. Invece di contestare punti specifici della motivazione della Corte d’Appello con argomenti concreti, la difesa si è limitata a formulare critiche vaghe, applicabili a qualsiasi caso simile ma non pertinenti alla specifica logica seguita dai giudici nel caso in esame.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede in un passaggio chiave: le argomentazioni del ricorso sono state giudicate ‘prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata’. Questo significa che un ricorso, per essere valido, non può limitarsi a enunciare principi di diritto o a lamentare genericamente un’ingiustizia. Deve, al contrario, ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le falle logiche o giuridiche con riferimenti precisi al testo della sentenza che si contesta. La mancanza di questo confronto specifico e puntuale rende il motivo d’appello inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a vedersi confermata la condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: l’appello in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica delle decisioni precedenti. Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere chirurgicamente preciso, dettagliato e ancorato saldamente alla realtà processuale del caso specifico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘conclamata genericità’. Le argomentazioni presentate erano indeterminate, aspecifiche e sviluppate in modo astratto, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto della condanna originaria confermata dalla Corte d’Appello?
L’oggetto della condanna era il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, comma 1, numeri 2 e 7 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14282 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 ottobre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a denunciare il vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità dell’imputato e di determinazione del trattamento sanzioNOMErio applicatogli, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, pri di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente