Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede strategia e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i motivi che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per minaccia aggravata, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’art. 612, comma secondo, del codice penale, con l’aggravante di cui all’art. 61 n.1 c.p. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo che la responsabilità penale non fosse stata adeguatamente dimostrata.
2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, ritenendo che la condotta rientrasse in tale fattispecie.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era da dichiararsi inammissibile.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa. Il primo motivo è stato qualificato come una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e puntualmente respinto dalla Corte d’Appello. I giudici hanno evidenziato che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131 bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già fornito una chiara giustificazione per il diniego di tale beneficio, valorizzando la “mancanza di occasionalità della condotta” in ragione di un precedente specifico. Il ricorrente, nel suo motivo, non si era confrontato con questa precisa argomentazione, rendendo la sua censura inefficace.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre le medesime questioni fattuali già valutate, ma è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente: oltre alla condanna definitiva, scatta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, fissata in questo caso a tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi pertinenti e ben fondati, evitando impugnazioni dilatorie o prive di reale contenuto critico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito precedenti (in questo caso, in Corte d’Appello), senza muovere una critica specifica, argomentata e pertinente contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Perché la Corte ha rifiutato di applicare la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” (art. 131 bis c.p.)?
La Corte ha respinto la richiesta perché la sentenza d’appello aveva già adeguatamente motivato il diniego, evidenziando la mancanza di occasionalità della condotta dell’imputato a causa di un precedente specifico. La non occasionalità del comportamento è uno degli elementi che ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14173 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Messina in data 20 settembre 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di minaccia aggravata di cui all’ art. 612 comma secondo, 61 n.1 cod. pen.;
-Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione delle prove dibattimentali in relazione alla penale responsabilità del ricorrente si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); è altresì generico dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha valorizzato sul punto la mancanza di occasionalità della condotta in ragione di un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consiglreste 1r1pre
Il Presidente