Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel mondo del diritto processuale, la forma è sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano altro che una copia di quelli già discussi e rigettati nel grado precedente. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e argomentate, pena la loro irricevibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi si concentravano su due punti principali: la presunta erroneità della motivazione che aveva portato alla condanna e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già vagliate e respinte dalla corte di merito. I giudici hanno stabilito che i motivi sollevati dal ricorrente erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello, senza muovere una critica mirata e specifica alla sentenza impugnata. Un ricorso così formulato viene considerato non specifico, ma solo apparente, e quindi inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità.
Le Motivazioni: La Genericità del Ricorso e le Conseguenze sulla Prescrizione
La motivazione della Corte è chiara e rigorosa. Un ricorso per Cassazione deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo con la decisione precedente; è necessario spiegare perché quella decisione è sbagliata, attaccando punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche del giudice d’appello.
Quando un ricorso è una mera fotocopia di quello d’appello, viene meno questa funzione critica. Diventa un atto generico che non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo. Una conseguenza procedurale di grande importanza derivante dalla dichiarazione di ricorso inammissibile riguarda la prescrizione. La Corte ha infatti rilevato che l’inammissibilità impedisce di prendere in considerazione il decorso del termine di prescrizione maturato dopo la sentenza d’appello. Se il ricorso fosse stato ammissibile, il reato si sarebbe probabilmente estinto per prescrizione. Invece, la sua manifesta infondatezza ha precluso questa possibilità, rendendo definitiva la condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È indispensabile che il ricorso sia costruito su censure nuove, pertinenti e specifiche, che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La semplice ripetizione di doglianze già respinte non solo è inutile, ma è controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi non specifici e privi di una reale critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso sulla prescrizione del reato?
L’inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora il termine sia maturato in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello.
A quali sanzioni è stato condannato il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3954 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BIANCAVILLA il 27/03/1991
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’ 633 cod. pen. e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità d fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti perché risultano fon su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagine 3,5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzion di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che la inammissibilità del ricorso osta al rilevamento del decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, che risale al 19 settembre 2023, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 22/10/2024