Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia l’Appello Generico
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È necessario presentare motivi di ricorso precisi, tecnici e ben argomentati. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto se si limita a ripetere argomenti già trattati, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza della specificità nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Foggia. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare la decisione, ma la Corte d’Appello di Bari confermava integralmente la sentenza di primo grado. Non dandosi per vinto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito non avevano raggiunto lo standard probatorio necessario per affermare la sua colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici supremi hanno infatti evidenziato come le argomentazioni dell’imputato non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro la sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre le stesse difese, dimostrandosi così un appello solo apparente e non sostanziale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di offrire una valutazione delle prove diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per denunciare vizi di legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il ricorrente cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori, un’operazione non consentita in questa sede. La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici e aveva esplicitato in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento. Pertanto, tentare di smontarla riproponendo le medesime argomentazioni già valutate si traduce in un ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della condanna. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica puntuale e tecnica alla decisione che si intende impugnare, evidenziando specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del giudice. Un appello che si risolve in una mera ripetizione di argomenti già disattesi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna subita.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e generica ripetizione di argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso non può mirare a una ‘ricostruzione dei fatti’ in Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove (come testimonianze o perizie) per decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre a vedere la propria condanna per furto aggravato diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14172 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato raggiungimento dello standard probatorio necessario a determinare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.