Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice precedente. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di questa regola, come dimostra il caso di due soggetti condannati per tentato furto aggravato in abitazione.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. La sentenza di secondo grado confermava in toto la responsabilità penale degli imputati. Avverso tale decisione, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, ciascuno con distinti atti, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i motivi di ricorso presentati dai due imputati, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Sebbene le ragioni specifiche fossero diverse, il vizio di fondo era comune: la mancanza di un confronto specifico e critico con la sentenza impugnata.
Il Primo Ricorso: Genericità nella Contestazione della Pena
Il primo ricorrente lamentava unicamente il trattamento sanzionatorio ricevuto, sostenendo una non corretta valutazione dei criteri per la determinazione della pena. La Corte ha bollato questo motivo come ‘generico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare le precise ragioni addotte da quest’ultima. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato elementi specifici, come l’assenza di resipiscenza (pentimento) e il danno consistente arrecato alla vittima. Ignorare queste motivazioni e ripresentare le medesime doglianze rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Ricorso: Reiterazione e Manifesta Infondatezza
Il secondo ricorrente, invece, contestava la mancanza di prove e di motivazione a fondamento della sua condanna. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto i motivi un semplice ‘replay’ delle censure già presentate e puntualmente respinte in appello. I motivi sono stati inoltre giudicati ‘manifestamente infondati’ perché non si confrontavano con un punto cruciale della motivazione della Corte d’Appello: il fatto che l’imputato, alla vista di una telecamera di videosorveglianza, avesse immediatamente cercato di occultare il proprio volto. Questo comportamento, secondo i giudici di merito, costituiva un chiaro indizio di colpevolezza, che il ricorrente ha completamente ignorato nel suo atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c). Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero non indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La ‘specificità’ non è un mero requisito formale, ma sostanziale: l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione precedente. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile smontare, punto per punto, le argomentazioni logico-giuridiche del giudice precedente, evidenziandone i vizi. In caso contrario, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e del pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando i motivi presentati non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘reiterativi’?
Significa che i motivi sono una mera ripetizione delle censure già dedotte in appello e che sono state puntualmente esaminate e respinte dal giudice del gravame. Un motivo reiterativo non apporta nuovi elementi di critica alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14143 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna del 2 marzo 2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena in ordine ai reati di tentato furto in abitazione aggravato (artt. 56, 624 bis commi primo e secondo, 625 n. 2 cod. pen.) rispettivamente ascritti;
-Ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio riservatogli poiché basato su una non corretta valutazione e applicazione dei criteri fondamentali per la determinazione della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 3, laddove il provvedimento impugnato valorizza l’assenza di resipiscenza e il consistente danno cagionato alla persona offesa ); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
-Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso nell’interesse di NOME con cui il ricorrente denunzia la mancanza di prove e di motivazione poste a fondamento della sua penale responsabilità appaiono reiterativi delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici (pag.2/3) ha esplicitato come alla vista della telecamera di videosorveglianza il ricorrente ha prontamente deciso di indossare qualcosa per occultare il volto);
-Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME