Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta questa regola, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un furto aggravato di energia elettrica e offre spunti cruciali sull’importanza di formulare un ricorso che critichi in modo argomentato la decisione precedente, anziché limitarsi a una sterile ripetizione.
Il Caso: Furto Aggravato e la Duplice Condanna
Due soggetti venivano condannati sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato di energia elettrica in concorso tra loro. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del settembre 2022, confermava la decisione del Tribunale, ritenendo provata la responsabilità penale degli imputati.
Non rassegnati alla condanna, i due decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per tentare di annullare la sentenza.
L’Appello in Cassazione: i motivi del ricorso
I ricorrenti basavano la loro impugnazione su due principali motivi, entrambi volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Primo Motivo: Una Critica Generica alla Responsabilità
Il primo punto contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo all’attribuzione della responsabilità per il furto. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo motivo era viziato da due difetti principali:
1. Genericità: Le argomentazioni non erano altro che una pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non introducevano elementi nuovi né una critica puntuale al ragionamento dei giudici di secondo grado.
2. Manifesta Infondatezza: Il ricorso non si confrontava con le motivazioni, logiche e fattuali, con cui la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché la condotta fosse attribuibile agli imputati.
Il Secondo Motivo: La Richiesta di Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato una forte genericità. I ricorrenti, infatti, non avevano indicato alcun elemento favorevole specifico che fosse stato ignorato dai giudici di merito e che potesse giustificare un trattamento più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Genericità come Vizio Fatale dell’Impugnazione
La funzione del ricorso non è quella di ottenere un terzo giudizio di merito, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. Per questo, un’impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica, capace di mettere in discussione il ragionamento del giudice precedente. Ripetere semplicemente le stesse argomentazioni già disattese trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della sua funzione tipica, e ne determina l’inammissibilità.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi specifici ritenuti decisivi. Il ricorrente che lamenta la mancata concessione delle attenuanti ha l’onere di indicare quali elementi favorevoli non siano stati considerati, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, non può limitarsi a riproporre vecchie tesi, ma deve costruire una critica precisa, logica e puntuale, dimostrando dove e perché la sentenza impugnata ha sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare i fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano generici, cioè si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ di un ricorso?
Un motivo è ‘generico’ quando non assolve alla sua funzione di critica puntuale della decisione contestata. Si considera tale un’argomentazione vaga o che ripropone doglianze già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni specifiche per cui erano state respinte.
È sufficiente chiedere le circostanze attenuanti generiche per ottenerle?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorrente che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche ha l’onere di indicare elementi favorevoli e specifici (relativi al fatto o alla sua persona) che il giudice di merito avrebbe trascurato. Una richiesta priva di tali indicazioni è considerata generica e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14141 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 19 settembre 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625 nr.2 e 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in riferimento alla responsabilità per il reato ascritto di furt aggravato è:
generico in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
manifestamente infondato poiché non si confronta con la sentenza impugnata, che con motivazione in fatto, immune da vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali la condotta è attribuibile agli imputati (p. 4 della sentenza impugnata, par. 1.5 e 1.5.1.)
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico poiché non indica elementi favorevoli non considerati nella sentenza impugnata che potevano giustificare le concessioni delle invocate attenuanti e un più mite trattamento sanzionatorio.
Inoltre secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argorrientativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Con liere estensore
Il Presidente
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