Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche specifiche e dettagliate contro la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali conseguenze comporta la loro violazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per i reati di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada), ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere la lieve entità dell’offesa, commettendo un errore nell’applicazione della legge penale e presentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo proposto e lo ha liquidato rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se la tenuità del fatto fosse o meno applicabile), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era “assolutamente generico, per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorrente non può limitarsi a enunciare una tesi, ma deve indicare precisamente gli elementi su cui basa le sue censure. Nel caso di specie, il ricorso si era limitato a denunciare un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge, senza però argomentare in che modo la sentenza della Corte d’Appello fosse illogica o errata. Mancava, in sostanza, un confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. Questa genericità ha impedito al giudice della Cassazione di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini non consente alla Corte di svolgere la sua funzione, rendendolo di fatto inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la forma è sostanza. Un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso, che dialoghi criticamente con la sentenza che intende contestare. La semplice riproposizione di una richiesta già respinta nei gradi precedenti, senza un’analisi puntuale delle argomentazioni dei giudici di merito, è destinata a fallire. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questo provvedimento serve da monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza, pena la sua inefficacia e ulteriori costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato assolutamente generico e indeterminato, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è formulata in modo vago, senza indicare gli elementi specifici e le ragioni giuridiche che sostengono la censura. Il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione del giudice precedente fosse errata, impedendo alla Corte di Cassazione di valutare il ricorso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14105 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELESTI NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 495 cod. pen. e all’art. 186 co. 2 lett. b) Dlgs. 285/1992 aggravato dal co. 2 sexies;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con iV quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice del’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore