Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso specifico riguarda una condanna per omicidio stradale, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale applicabile a tutto il contenzioso penale.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di omicidio stradale colposo, aggravato, proponeva ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la presunta ‘manifesta illogicità’ della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di appello non aveva tenuto adeguatamente conto di alcuni elementi favorevoli all’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Sentenza: il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela o a una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Al contrario, deve contenere una ‘necessaria analisi critica’ delle argomentazioni su cui si fonda la decisione impugnata.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva sviluppato un confronto argomentativo con la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, nelle pagine 4 e 5 della sua motivazione, aveva chiaramente esaminato gli elementi evidenziati dalla difesa e aveva individuato nel ‘grado della colpa particolarmente elevato’ l’elemento negativo decisivo per negare le attenuanti.
Il ricorso, invece di contestare specificamente questo punto e dimostrarne l’illogicità, si era limitato a dedurre in modo astratto la manifesta illogicità della motivazione. Secondo la Cassazione, un motivo di ricorso formulato in questi termini è assimilabile a un motivo mancante e, come tale, non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente manifestare dissenso, ma è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o errori di diritto in modo specifico e argomentato.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e il pagamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico. Non conteneva un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare una ‘manifesta illogicità’ senza spiegare concretamente in cosa consistesse.
Quale elemento ha considerato il giudice di merito per negare le attenuanti generiche?
Il giudice di merito (la Corte d’Appello) ha negato le attenuanti generiche indicando come elemento negativo il ‘grado della colpa particolarmente elevato’ da parte dell’imputato nella causazione del sinistro stradale.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; (
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all’art.589 bis, commi 2 e 6, cod. pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), considerato che alle pagg.4-5 il giudice di merito mostra di aver esamiNOME gli elementi evidenziati dalla difesa e ha, comunque, indicato il grado della colpa particolarmente elevato quale elemento negativo;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Conslgliere estensore
Il Preidnte