Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MERS SULTAN( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20.
40047/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. COGNOME NOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 10 ottobre 2023 del Tribunale di Brescia che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arres domiciliari al fine di evitare il pericolo di reiterazione di reati della stessa di quello per il quale si procede nei suoi confronti (reato di cui agli artt comma 5, 80, lett. g, d.P.R. n. 309 del 1990) ed in considerazione della inadeguatezza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria inizialmente applicata dal Giudice per le indagini preliminari.
1.1.Con unico motivo deduce di non condividere la decisione del Tribunale del riesame poiché, afferma, non sussistono i presupposti dell’aggravamento della misura avendo egli scrupolosamente rispettato le prescrizioni imposte con la misura meno afflittiva nel frattempo applicata ed eseguita. Nei due mesi intercorsi prima della decisione impugnata, prosegue, aveva dato prova di piena affidabilità, osservando scrupolosamente gli obblighi imposti, così che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria aveva dato prova concreta, sul campo, della sua adeguatezza a soddisfare le esigenze cautelari. Inoltre, conclude, egli non è più stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e le perquisizioni dispost dal Pubblico ministero hanno dato esito negativo.
2.11 ricorso è inammissibile perché generico.
3.0sserva il Collegio:
3.1.si procede nei confronti del ricorrente perché (provvisoriamente) accusato di aver imbastito un florido traffico di cocaina sistematicamente venduta, per oltre due anni dal 2020, anche nei pressi di un parco comunale, nei Comuni di Manerbio e Verolanuova in favore di una clientela “fidelizzata”; Comuni, afferma il Tribunale, tra i quali si spostava agevolmente a bordo della propria autovettura e nei quali potrebbe continuare a muoversi e operare liberamente anche in costanza di misura non custodiale. Nemmeno la consapevolezza di essere sottoposto ad attività investigativa sin dal mese di aprile dell’anno 2023, sostiene il Tribunale, aveva suggerito al ricorrente d cessare i suoi traffici illeciti avendo, anzi, tale consapevolezza determina l’adozione di accorgimenti finalizzati alla prosecuzione dell’attività stes terminata il 17 maggio 2023 con il sequestro di gr. 2,5 di cocaina (occultati in u cavalcavia) e l’arresto in flagranza. Per questo, conclude il Tribunale, il dedot rispetto delle prescrizioni imposte con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anche per l’esiguità del periodo di osservazione, non
significativo di una effettiva rescissione del ricorrente dal mondo dei traff illeciti nei quali si era mosso agevolmente per oltre due anni, mancando la prova di una sua effettiva presa di distanza da quell’ambiente;
3.2.a fronte di tale ragionamento, il ricorrente si limita a ribadire le prop ragioni senza specificare quali vizi affliggerebbero l’ordinanza impugnata e senza confrontarsi in modo critico con le ragioni della ritenuta inadeguatezza dell misura dell’obbligo di dimora; egli si limita a ribadire che in costanza di misur meno afflittiva aveva rispettato tutte le prescrizioni ma non prende i considerazione i motivo per i quali il Tribunale dell’appello cautelare ha ritenut tale dato insufficiente né, come detto, deduce sotto quale profilo ta argomentazioni sarebbero viziate;
3.3.1a pura e semplice reiterazione delle questioni già sottoposte al vaglio del giudice di merito determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME);
3.4.i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficien che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricor – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico dell prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal
giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle cens legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv 259425 – 01).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorren (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.