Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica ingiustizia. È fondamentale articolare motivi precisi e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire l’importanza della specificità negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Marsala e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Un individuo era stato riconosciuto colpevole per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando l’intera impugnazione su un’unica doglianza.
Il Motivo del Ricorso e la Richiesta di Pena Sostitutiva
L’imputato, tramite il suo difensore, ha lamentato un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte della Corte di Appello. Nello specifico, si contestava la mancata applicazione di una pena sostitutiva, prevista dall’articolo 58 della legge n. 689/1981, che avrebbe potuto tramutare la pena detentiva in una sanzione meno afflittiva.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato il diniego di tale beneficio, commettendo così un errore di diritto che doveva essere sanato in sede di legittimità.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13745/2024, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di applicare o meno la pena sostitutiva, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale.
I giudici supremi hanno sottolineato che il motivo presentato era stato formulato in modo del tutto generico e aspecifico, una caratteristica che lo rendeva non deducibile in quella sede.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, rappresentava e giustificava in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni del diniego della pena sostitutiva. Il ricorso, invece, non riusciva a confrontarsi con queste argomentazioni.
In base all’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, un ricorso è manifestamente inammissibile quando i motivi sono generici. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata concessione del beneficio senza però:
1. Puntualizzare le specifiche ragioni di fatto e di diritto per cui la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata errata.
2. Confrontarsi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dai giudici di merito, che evidentemente avevano già valutato e scartato tale possibilità.
In sostanza, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità perché non ha costruito una critica strutturata e pertinente alla sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre una richiesta già respinta senza aggiungere elementi critici validi per un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Per legge, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di precisione chirurgica. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, ogni doglianza deve essere specifica, dettagliata e deve ‘dialogare’ criticamente con la decisione che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con l’aggravio di ulteriori spese a carico dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. L’imputato non ha specificato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua richiesta e non si è confrontato adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Qual era la richiesta principale avanzata nel ricorso?
La richiesta principale era l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo della pena detentiva di quattro mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/1981.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 1° aprile 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un’unica doglianza, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione in suo favore di una pena sostitutiva ex art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni della mancata applicazione di una pena sostitutiva.
Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
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