Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore. Non basta lamentare genericamente un’ingiustizia: è necessario articolare critiche puntuali e circostanziate contro la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello formulato in maniera vaga, evidenziando come la genericità non solo sia inefficace, ma comporti anche costi aggiuntivi per il ricorrente.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente parzialmente riformata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per un reato relativo agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità). La pena era stata fissata in sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava, in modo cumulativo, violazione di legge, carenza di motivazione, eccessività della pena e un’erronea qualificazione giuridica del fatto.
L’analisi della Corte e il concetto di Ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha immediatamente respinto, dichiarandolo manifestamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. Secondo i giudici supremi, il ricorso era stato proposto con un motivo non deducibile in sede di legittimità.
La critica principale mossa dalla Corte è stata la totale genericità e aspecificità dell’atto di appello. Il ricorrente si era limitato a enunciare una serie di doglianze senza però “puntualizzare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto” e senza “confrontarsi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata”. In pratica, l’appello non spiegava perché la motivazione della Corte di Appello fosse errata, ma si limitava a contestarla in modo astratto. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che la motivazione resa dai giudici di merito era completa, logica e giuridicamente corretta. Le ragioni che avevano portato al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato e alla determinazione della pena erano state ben rappresentate e giustificate, senza vizi evidenti. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, indicando con precisione dove risieda l’errore di diritto o il vizio logico.
L’appello dell’imputato non faceva nulla di tutto questo, risultando così un atto sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Suprema Corte. La funzione della Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti del processo, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Come previsto dalla legge, essa comporta precise conseguenze per il ricorrente. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza. Un ricorso inammissibile perché palesemente infondato o generico rappresenta un inutile dispendio di risorse giudiziarie e, come in questo caso, si traduce in un ulteriore onere economico per chi lo ha promosso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, il che significa che il ricorso non viene nemmeno esaminato nel merito e viene respinto per ragioni procedurali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico e aspecifico?
Perché non ha individuato con precisione gli errori della sentenza impugnata e non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della Corte di Appello, limitandosi a una contestazione vaga e non circostanziata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona del 7 dicembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr d ntè