Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare di fronte alla Corte di Cassazione, evidenziando l’importanza cruciale della specificità dei motivi. Quando un appello si limita a ripetere argomentazioni già vagliate e respinte, il rischio di una dichiarazione di ricorso inammissibile diventa concreto. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Danneggiamento e Ricettazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di danneggiamento aggravato e ricettazione. All’imputato veniva contestato di aver danneggiato diverse autovetture parcheggiate sulla pubblica via e alcune strutture pubbliche. Il reato di ricettazione, invece, derivava dall’aver utilizzato, per compiere il delitto, un’autovettura di provenienza illecita, il cui numero di telaio era stato alterato tramite abrasione.
La condanna si fondava su prove concrete, tra cui le immagini di un sistema di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici effettuati sul veicolo dell’imputato, che presentava danni compatibili con gli impatti avvenuti.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui:
* L’erronea valutazione delle prove a sostegno della responsabilità penale.
* L’illegittimo riconoscimento dell’aggravante del danno su beni esposti alla pubblica fede.
* La violazione delle norme procedurali sulla stesura della sentenza.
In sostanza, l’imputato contestava la correttezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello su tutti i fronti.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi di merito delle contestazioni, ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità e la mancanza di specificità dei motivi proposti. I giudici hanno osservato che il ricorso si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati nel giudizio d’appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
Secondo la legge, un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. In altre parole, non basta dissentire dalla sentenza; è necessario criticarla in modo argomentato, spiegando perché le motivazioni del giudice di secondo grado sarebbero errate.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
La Corte di Cassazione ha spiegato che gli argomenti della difesa erano solo “apparentemente specifici”, poiché omettevano di assolvere alla funzione tipica di una critica costruttiva della sentenza. La Corte ha ripercorso e validato il ragionamento della Corte d’Appello:
1. Danneggiamento aggravato: La sussistenza del reato era stata correttamente motivata sulla base delle immagini di sorveglianza e dei danni riscontrati sull’auto dell’imputato, elementi che convergevano in modo logico.
2. Aggravante ex art. 625 n. 7 c.p.: L’aggravante era stata correttamente applicata poiché i danni erano stati inflitti sia a veicoli parcheggiati su strade pubbliche sia a strutture pubbliche, qualificabili come “beni esposti alla pubblica fede”.
3. Ricettazione: Anche questo reato era stato ritenuto sussistente, in quanto l’imputato aveva consapevolmente utilizzato un’auto di provenienza illecita (con telaio contraffatto) come strumento per commettere il danneggiamento.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime obiezioni, senza confrontarsi criticamente con le risposte già fornite dal giudice del gravame. Per questo è stato ritenuto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per accedervi, è indispensabile formulare motivi specifici che attacchino puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Una semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’analisi critica della decisione di secondo grado, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di legge, come la specificità dei motivi. Nel caso di specie, è stato considerato tale perché si limitava a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per beni ‘esposti alla pubblica fede’?
Si tratta di beni che si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che sono affidati al senso civico collettivo per la loro protezione. L’ordinanza conferma che le autovetture parcheggiate su strade pubbliche e le relative strutture (come segnali o arredi urbani) rientrano pienamente in questa categoria, rendendo il loro danneggiamento un reato aggravato.
Quando la semplice ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile?
La ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile quando non riesce a instaurare un confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Se l’atto di impugnazione non spiega perché la motivazione del giudice di secondo grado è errata, ma si limita a riproporre le stesse tesi, esso è considerato generico e quindi non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3975 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 18/03/1993
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOMECOGNOME ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contestano la corrett motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. e 648 cod. pen., il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7) mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 546 cod. proc. pen. e la violazione dell proc. pen., non sono cnsentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella p reiterazione di quelli già dedotti in appello, e puntualmente disattesi dalla Corte di parte in cui rileva che: a) il danneggiamento aggravato deve ritenersi sussistente si delle immagini di sorveglianza, sia sulla base degli accertamenti effettuati sull’ dell’imputato che risultava aver riportato evidenti danni, riconducibili agli impatt giorno precedente; b) risulta integrata l’aggravante di cui all’art. 625 n.7) cod. p gli impatti provocavano un danneggiamento sia ad autovetture parcheggiate in pubbliche, sia a vere e proprie strutture pubbliche, ergo a beni esposti alla pubblica fede; c) sussiste il reato di ricettazione in quanto l’imputato ha, consapevolmente, utili mezzo per commettere il delitto un’autovettura di provenienza illecita, il cui identi telaio risulta contraffatto a seguito di un’abrasione;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto appa quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
considerato che i motivi de quibus sono altresì generici e non specifici perché fondati argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal gi gravame;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente del comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazio ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondam dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente 2 .