Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di rigidi requisiti formali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso, relativo a reati edilizi, offre un’importante lezione sulla necessità di formulare le proprie doglianze in modo chiaro e specifico.
I Fatti di Causa
Una cittadina era stata condannata dalla Corte di Appello per una serie di reati edilizi. In particolare, le veniva contestata la realizzazione di opere edili in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, senza il necessario permesso di costruire. Contro questa sentenza, la signora ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità e un difetto di motivazione per quanto concerne il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione non soddisfacesse i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: La Genericità dei Motivi di Ricorso
La ragione fondamentale dietro la decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un ricorso di indicare in modo specifico “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a enunciare l’esistenza di presunte violazioni di legge e vizi di motivazione, senza però articolarle. Mancava, cioè, una vera e propria argomentazione a sostegno delle sue lamentele. Un’affermazione generica non è sufficiente a innescare il vaglio della Suprema Corte. Il codice di procedura penale, all’articolo 591, prevede espressamente che l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581, come la genericità dei motivi, sia causa di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non abbia colpa in tale esito (un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale), scattano due sanzioni economiche.
In primo luogo, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, viene condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con diligenza e professionalità, formulando atti chiari, specifici e giuridicamente argomentati, pena la chiusura del processo in rito e l’addebito di costi significativi.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è formulato in modo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il difetto procedurale, chiudendo il caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso è condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Quale requisito fondamentale deve avere un ricorso per non essere considerato generico?
Secondo l’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che supportano le richieste. Non è sufficiente enunciare genericamente una violazione di legge, ma è necessario argomentarla dettagliatamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per i reati edilizi di cui gli artt. 44, 64 e 71,65 72, 83 e 95, 308 del 2021, per aver realizzato in assenza del permesso di costruire opere edilizie in zo sottoposta a vincolo. La ricorrente lamenta con unico motivo violazione di legge in ordi all’affermazione della responsabilità e difetto della motivazione in ordine al tratta sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. L’art. 581 lett c) cod. proc. pen., infatti, richiede l’i specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Vic l’asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista da lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore