Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critichino puntualmente la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione generica, che si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza della specificità degli atti processuali.
I Fatti del Caso: L’uso di Assegni non Propri
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per aver utilizzato, a titolo di pagamento, diversi assegni bancari. Sebbene gli assegni fossero sottoscritti a suo nome, l’imputato non era il titolare del conto corrente corrispondente. La sua difesa aveva tentato, senza successo, di ottenere una derubricazione del reato e il riconoscimento di circostanze attenuanti. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna, portando l’imputato a presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Sussistenza del reato presupposto: Contestava la configurabilità del reato, sostenendo che non vi fossero prove sufficienti e chiedendo una riqualificazione del fatto in furto.
2. Particolare tenuità del fatto: Richiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del danno.
3. Circostanza attenuante: Sollecitava l’applicazione di un’attenuante specifica prevista dal codice di procedura penale.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, tutti e tre i motivi non erano altro che una riproposizione di argomentazioni già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
I giudici hanno definito i motivi del ricorso come ‘non specifici ma soltanto apparenti’. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripetere le stesse doglianze già esposte in appello, senza muovere una critica mirata e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Questo rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Il Reato Presupposto e la Consapevolezza
In merito al primo motivo, la Corte ha ribadito che il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) era pienamente integrato. Per la configurazione del reato è sufficiente la consapevolezza di non essere il titolare del rapporto di conto corrente. È irrilevante, ai fini della decisione, che i titoli di credito fossero stati smarriti o rubati, poiché in ogni caso si era realizzato il ‘reato presupposto’ di furto.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che l’atto di appello era meramente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito. Mancava una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Sia per quanto riguarda la configurabilità del reato che per il mancato riconoscimento delle attenuanti, i giudici di appello avevano fornito motivazioni congrue e giuridicamente corrette, che il ricorrente non ha contestato in modo specifico, limitandosi a riproporre le medesime istanze. Tale approccio rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico che individua precisi errori di diritto nella sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. Per gli avvocati, ciò significa che è necessario un lavoro di analisi approfondita della sentenza di secondo grado per costruire motivi di ricorso nuovi e specifici. Per i cittadini, la decisione conferma che il sistema giudiziario prevede meccanismi per scoraggiare appelli dilatori o infondati, con la conseguenza, in caso di inammissibilità, della condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere critiche specifiche e puntuali contro le motivazioni della sentenza impugnata.
È necessario che gli assegni siano stati rubati per configurare il reato?
No, la Corte ha specificato che è irrilevante se i titoli di credito fossero stati smarriti o rubati. Il reato si configura per il solo fatto di averli utilizzati per un pagamento con la consapevolezza di non essere il legittimo titolare del conto corrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma della sentenza di condanna precedente. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sull’accertamento della sussistenza del reato presupposto e sulla derubricazione in furto è fondato sulla ripetizione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti;
che in particolare la Corte di appello a pagina 6 ha correttamente sottolineato come debba ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 648 cod. pen., tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, atteso che l’imputato ebbe a consegnare a terzi, a titolo di pagamento, diversi assegni sottoscritti a proprio nome, con la consapevolezza di non essere titolare del rapporto di conto corrente sottostante, indifferente essendo che i titoli di credito risultasser smarriti, essendosi in ogni caso realizzato il reato presupposto di furto;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità, risulta riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda pagina 6, paragrafo 4.4 della sentenza impugnata) e non risulta scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata;
considerato che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, sulla negata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. proc. pen., alla cui disamina i giudici di appello hanno dedicato un intero paragrafo (si veda pagina 7, paragrafo 4.5 della sentenza), esponendo congruamente le ragioni di fatto e di diritto per cui, in applicazione dei princip consolidati nella giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, deve ritenersi esclusa nel caso di specie la sussistenza della menzionata circostanza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.