Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per tentato furto aggravato in abitazione, il cui unico motivo di doglianza è stato giudicato troppo generico per essere accolto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Foggia per il reato di concorso in tentato furto aggravato in abitazione. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 12 giugno 2023. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha lamentato una violazione di legge da parte della Corte di Appello, sostenendo che non fossero state correttamente applicate le circostanze attenuanti generiche. Questa argomentazione, tuttavia, è stata presentata senza un’adeguata articolazione, limitandosi a una censura generale senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a una decisione diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12894 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone a chi impugna un provvedimento di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso presentato, invece, è stato ritenuto generico e indeterminato. La Corte ha sottolineato che, di fronte a una motivazione della sentenza di appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha fornito gli elementi necessari per consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha spiegato che il motivo di ricorso non può limitarsi a una critica astratta o a una mera riproposizione di argomenti già respinti. È necessario, invece, che l’impugnazione si confronti direttamente con la motivazione della sentenza contestata, evidenziandone le specifiche lacune, contraddizioni o illogicità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali elementi, a suo avviso, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato erroneamente per negare le attenuanti generiche. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a un esame nel merito, trasformando l’impugnazione in un atto non idoneo a raggiungere il suo scopo. La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del sistema delle impugnazioni: non basta dissentire da una decisione, ma è indispensabile articolare il dissenso in modo chiaro, preciso e conforme alle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per l’imputato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza costituisce un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, capaci di superare il vaglio di ammissibilità e di consentire un effettivo controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto non specificava le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, violando i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago, senza indicare chiaramente i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati e le ragioni specifiche di tale critica. Non consente al giudice di comprendere concretamente l’oggetto della doglianza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Foggia con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato in concorso di tentato furto aggravato in abitazione (artt. 110, 56 e 624 bis commi primo e terzo cod. pen.)
Considerato che il primo e unico motivo – con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/ 2024