Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34665 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34665 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DÕAgostini
Presidente –
Sent. n. 1754 sez.
NOME COGNOME
CC Ð 10/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Castel Volturno il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale per il riesame di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ
del ricorso.
Con lÕordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 5 febbraio 2025, con il quale era stata applicata la misura coercitiva, di natura detentiva, della custodia in carcere in relazione allÕincolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti contro il patrimonio e concorso in rapina consumata (fatto associativo perdurante; reato di rapina del giugno 2024), cos’ rigettando lÕistanza proposta nellÕinteresse dellÕindagato ai sensi dellÕart. 309 cod. proc. pen.
1.1. Il Tribunale per il riesame ha quindi affrontato i temi della valutazione della gravitˆ indiziaria, fondata sulla affidabilitˆ della identificazione per immagini da parte delle persone offese del delitto di rapina e su quella di altra persona informata dei fatti (teste NOME, quanto al contesto associativo). LÕorgano del controllo cautelare ha quindi affrontato in forma diretta le deduzioni mosse con lÕistanza di riesame, confermando il quadro di gravitˆ indiziaria, giˆ scrutinato in sede genetica ed escludendo la ricorrenza di inutilizzabilitˆ patologica Ò erga aliosÓ delle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini dalla NOME.
1.2. Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualitˆ del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravitˆ dei fatti, sintomatici di stabile partecipazione ad organizzazione di settore e la adeguatezza del presidio di massima afflittivitˆ.
Con atto a firma del difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo a sostegno:
2.1. La ricorrenza della violazione della legge penale ( recte , inosservanza della norma processuale penale, art. 63, comma 2, cod. proc. pen., posta a pena di inutilizzabilitˆ), atteso che sin dal primo momento di contatto con gli investigatori la Òinformatrice neutraÓ NOME doveva ritenersi viceversa persona indagata del medesimo reato associativo o di reati a questo connessi;
2.2. Con il secondo motivo deduceva genericamente violazione della norma incriminatrice (art. 416 cod. pen.) in assenza di argomenti indiziari specifici capaci di annettere il soggetto al fatto associativo, per affectio e ruolo concretamente svolto nellÕambito associativo.
Il ricorso è inammissibile per assoluto deficit di specificitˆ rispetto alle diffuse, logiche e congruenti argomentazioni del Tribunale in tema di apprezzamento della gravitˆ indiziaria per le ipotesi contestate in cautela. Peraltro, dalla lettura del testo non sembra
che il ricorrente censuri in alcun modo la gravitˆ indiziaria ritenuta in sede genetica e poi confermata dal Tribunale, in riferimento alla contestazione del reato di rapina aggravata in concorso e riunione.
1.1. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilitˆ (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese dalla NOME, che ha reso (senza previ avvisi e garanzie dal pericolo di autoincriminazione) dichiarazioni utilizzate al fine di ricostruire lÕarchitettura indiziaria per il reato associativo, osservando sostanzialmente che l’attribuzione della qualitˆ di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione al sindacato di legittimitˆ, se il relativo accertamento sia congruamente motivato (Sez. U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; più recentemente, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.). Il Tribunale ha anche osservato che affinchŽ un soggetto sia sentito ab origine in qualitˆ di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalitˆ atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere giˆ acquisiti prima dell’escussione indizi non equivoci di reitˆ (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417 – 01).
Il Tribunale ha infine osservato che la prevista sanzione processuale della inutilizzabilitˆ della prova è diretta agli effetti contra se delle dichiarazioni non assistite da garanzie, non a quelli erga alios .
Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha quindi spiegato come lÕordinanza genetica dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui lÕÒinformatriceÓ veniva sentita dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini non sussisteva alcun quadro indiziario serio a suo carico, tale da potere a lei attribuire la qualitˆ di indagata nello stesso reato, o in reati connessi o probatoriamente collegati; non erano stati acquisiti indizi di sorta a suo carico, essendo per converso tali dichiarazioni solo confermative di quanto giˆ aliunde accertato e, successivamente, aliunde confermato dalla flagranza e dalle persone offese del delitto fine di rapina di cui al capo 2.
1.2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica.
Va, dunque, ribadito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli giˆ dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice del merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, Di Stefano; Sez. 6, n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una ordinanza di riesame che ha fornito una risposta puntuale alle doglianze prospettate sul tema della gravitˆ indiziaria, la pedissequa riproduzione di esse come motivi di ricorso per cassazione non pu˜ essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal
giudice del merito: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimitˆ, dovendosi ribadire che Çin tema di prova dichiarativa, allorchŽ venga in rilievo la veste che pu˜ assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale giˆ intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilitˆ allo stesso della qualitˆ di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchŽ il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimitˆÈ, (Cos’, tra molte, Sez. 5, n. NUMERO_DOCUMENTO del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030 – 01).
1.3. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimitˆ, Sez. U cit.) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio.
Il secondo motivo si caratterizza per assoluta genericitˆ, soprattutto se posto in relazione alle puntuali e diffuse argomentazioni spese in tema di riconoscimento a carico dellÕindagato di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione al sodalizio di settore. ll motivo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni giˆ prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicitˆ o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ci˜ a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha giˆ in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili Çnon solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnatoÈ (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo Çnon pu˜ ignorare le ragioni del provvedimento censuratoÈ (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
2.1. Il ricorso per cassazione è una impugnazione volta esclusivamente a far rilevare vizi della motivazione della sentenza impugnata ovvero violazioni di legge nelle quali il giudice a quo sia incorso e tali da appartenere alle specifiche categorie elencate nell’art. 606 del codice di rito. Viceversa, è da escludere in radice, anche a seguito della riforma apportata alla L. n. 46 del 2006, art. 606, che la Corte di cassazione possa essere chiamata a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse durante le indagini. Per tale motivo,
mentre con l’istanza di riesame è consentito ed anzi è doveroso porre in luce le eventuali contraddizioni emerse sul piano della ricostruzione fattuale, cos’ come accreditata dal giudice del momento genetico, e sottoporre, al giudice della revisione, i diversi fatti non considerati dal primo giudice o soltanto considerati in maniera illogica o insufficiente, la stessa prospettazione non è consentita con ricorso per cassazione, che è mezzo di impugnazione deputato alla denuncia dei vizi di legittimitˆ del provvedimento impugnato. Consegue che il ricorso, per essere ammissibile, quando rappresenta un vizio di motivazione, deve aggredire in primo luogo la motivazione, appunto, con la quale il giudice del merito ha giustificato la propria conclusione; in secondo luogo, quando si intenda dedurre la contraddittorietˆ della motivazione con altro atto del processo specificamente indicato – evenienza che la giurisprudenza qualifica come “travisamento della prova” – è necessario che il ricorrente prenda comunque le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato per porre in luce la contraddittorietˆ di questo con specifici atti del processo. Questi, in più, per rispettare il principio dell’autosufficienza del ricorso, debbono, non solo essere specificamente indicati, ma anche allegati, nel loro testo integrale, al ricorso per cassazione, o, comunque, se ne deve specificare la collocazione negli atti del processo e se ne deve illustrare la integrale portata, onde consentire alla Corte di cassazione di apprezzare, non giˆ il risultato della valutazione indiziaria, ma la possibile esistenza di un contrasto ontologico fra lÕindizio apprezzato a fini cautelari e lo specifico spessore – evidentemente favorevole all’imputato Ð dellÕindizio stimato in contraddizione. Risulta pertanto inammissibile il ricorso che non si sviluppi secondo le direttive appena indicate e soprattutto quello che, come nel caso di specie, trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per soffermarsi, invece, ad illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, in alternativa a quella accreditata dal giudice della revisione nel merito.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue, per il disposto dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchŽ al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, in ragione del grad di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ.
Secondo quanto dispone lÕart. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il contenuto della presente ordinanza dovrˆ essere portato a conoscenza del detenuto, secondo le modalitˆ indicate al comma 1-bis del medesimo articolo delle disposizioni di attuazione al codice di rito.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui allÕart. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Cos’ deciso il 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME DÕAgostini
NOME COGNOME