Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico
Nel processo penale, l’atto di impugnazione deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo risulta generico e non riesce a scalfire la solidità della decisione precedente. Il caso analizzato riguarda un imputato che, per sottrarsi a un controllo, si dava alla fuga, sostenendo poi in sua difesa di aver opposto una semplice ‘resistenza passiva’. Vediamo come la Suprema Corte ha valutato la vicenda.
I Fatti del Caso: La Fuga e la Tesi Difensiva
La vicenda processuale ha origine da un episodio di fuga da un controllo di polizia. L’imputato, alla guida di un veicolo, aveva tenuto una condotta di guida imprudente per eludere le forze dell’ordine. Condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di ricorrere in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un unico punto: le sue azioni non configuravano una resistenza attiva a pubblico ufficiale, ma una mera ‘resistenza passiva’, un comportamento non violento volto unicamente a sottrarsi al controllo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dal ricorrente era affetto da ‘genericità’. Questo significa che l’appello non conteneva critiche specifiche e puntuali contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una tesi già ampiamente e motivatamente smentita nel grado precedente. La Corte territoriale, infatti, aveva ricostruito in modo dettagliato i fatti, evidenziando come le ‘modalità imprudenti della condotta di guida’ durante la fuga fossero incompatibili con una semplice resistenza passiva.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua’, cioè logica e sufficiente, per spiegare perché la condotta dell’imputato costituisse reato. L’appello, non riuscendo a individuare vizi specifici in tale motivazione, è stato considerato generico e, pertanto, inammissibile.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria che viene comminata quando il ricorso è ritenuto proposto per colpa, come nel caso di un appello manifestamente infondato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, attaccando specifici punti della motivazione della sentenza precedente con argomenti giuridici solidi. Limitarsi a riproporre le proprie tesi senza un’analisi critica della decisione impugnata espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta l’impossibilità per la Corte di esaminare il merito della questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato considerato ‘generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha mosso critiche specifiche e dettagliate alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre una tesi difensiva (quella della ‘mera resistenza passiva’) che era già stata adeguatamente confutata dai giudici di merito con una ricostruzione puntuale dei fatti.
Quale condotta ha escluso la tesi della ‘resistenza passiva’?
La Corte d’Appello aveva evidenziato che le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine andavano oltre la semplice non collaborazione, configurando un comportamento attivo che integrava il reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.18154/25
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi p. 5 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ,ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025
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