Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi chiave applicati dai giudici in materia di furto, querela e valutazione delle prove.
I Fatti del Caso: Tentativo di Furto e l’Appello in Cassazione
Il caso origina da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Mancanza della querela: Sosteneva l’assenza di una valida condizione di procedibilità.
2. Violazione di legge: Chiedeva l’assoluzione per insufficienza di prove, ai sensi dell’art. 530, secondo comma, del codice di procedura penale.
3. Errata valutazione probatoria: Contestava il valore di prova attribuito a un’annotazione di servizio redatta dai Carabinieri.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Motivi del Ricorso e le Risposte della Corte
La decisione della Corte si articola smontando, uno per uno, i motivi del ricorso, definendoli manifestamente infondati o del tutto generici.
La Questione della Querela: Chi ha Diritto di Sporgerla?
Il primo motivo è stato liquidato come manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la querela era presente agli atti e pienamente valida. A presentarla non era stata la proprietaria legale del veicolo, bensì la figlia, che ne era la “stabile utilizzatrice”. Questo la qualificava come detentore qualificato, figura pienamente legittimata a sporgere querela per tutelare il bene di cui aveva la disponibilità. Inoltre, l’atto conteneva l’esplicita richiesta di punizione dei colpevoli, soddisfacendo tutti i requisiti di legge.
Un Ricorso Inammissibile per Genericità
Il secondo motivo è stato il punto cruciale che ha determinato l’esito del ricorso. La Cassazione ha bollato l’argomentazione come del tutto generica. L’imputato, infatti, non aveva mosso alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello. Si era limitato a lamentare una presunta insufficienza probatoria senza confrontarsi con le ragioni addotte dai giudici di secondo grado.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: un’impugnazione è inammissibile se non c’è una correlazione diretta tra le ragioni del ricorso e quelle della decisione impugnata. Non si può ignorare il ragionamento del giudice precedente; bisogna contestarlo punto per punto.
La Valutazione delle Prove: Il Ruolo dell’Annotazione di Servizio
Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta. Gli elementi a carico del ricorrente erano solidi e concordanti: le testimonianze oculari e le risultanze delle telecamere di sorveglianza, il cui contenuto era stato trascritto nell’annotazione di servizio dei Carabinieri. Essendo il processo stato celebrato con il rito abbreviato, tale annotazione era stata ritualmente acquisita come prova e il suo valore era stato ampiamente argomentato nel compendio indiziario.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione centrale della Suprema Corte risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. Un appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Se il ricorrente non è in grado di individuare e criticare specifici vizi logici o giuridici nella decisione impugnata, il suo ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia immune da errori procedurali o da palesi illogicità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che il diritto di querela spetta non solo al proprietario, ma a chiunque abbia una relazione qualificata con il bene. In secondo luogo, e più importante, ribadisce un principio cardine del processo penale: la specificità è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità di un ricorso. Limitarsi a riproporre le proprie tesi senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende contestare equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato inevitabilmente al rigetto. Per chiunque affronti un procedimento legale, la comprensione di questi meccanismi procedurali è tanto fondamentale quanto la conoscenza del diritto sostanziale.
Chi può sporgere validamente querela per un reato come il tentativo di furto di un’auto?
Non solo il proprietario legale, ma anche chi utilizza stabilmente il veicolo (cosiddetto ‘detentore qualificato’), in quanto è la persona che subisce direttamente il danno dal reato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per ‘genericità’?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non muove critiche specifiche e argomentate alla motivazione della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a lamentare un esito sfavorevole senza un confronto diretto con le ragioni esposte dai giudici precedenti.
Quale valore ha come prova un’annotazione di servizio dei Carabinieri?
Se il processo si svolge con il rito abbreviato, un’annotazione di servizio che riporta, ad esempio, i risultati dell’esame di telecamere di sorveglianza, viene ritualmente acquisita come prova e può essere pienamente utilizzata per fondare una decisione di condanna, specialmente se i suoi contenuti sono confermati da altre prove come le testimonianze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza che l’ha dichiarato responsabile di tentativo di furto aggravato.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, mancanza della condizione di procedibilità p assenza di querela; con il secondo motivo, violazione dell’art. 530 secondo comma cod. proc. pen., con il terzo motivo, violazione di legge in ordine alla valutazione alla stregua di prova annotazione di servizio redatta dai RAGIONE_SOCIALE Melfi.
2.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. E’ in atti la querela proposta da COGNOME NOME, la quale dichiara di essere stabile utilizzatrice, pertanto detentore qualificato, vettura intestata alla madre NOME. Nell’atto di querela è altresì contenuta espressa richiesta di punizione dei colpevoli (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio Rv. 255975 – 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 275342).
Il secondo motivo, con il quale si lamenta che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell’art. 530, secondo comma cod. proc. pen, è del tutto generico, in quanto non oppone alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte, con motivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta, sottolinea la piena concordanza degli elementi a carico ricorrente, costituiti dalle testimonianze rese dai testimoni oculari e dalle risultanze dell delle telecamere di sorveglianza, trasfuse nella annotazione di servizio, rilevando che det annotazione era stata ritualmente acquisita in forza del rito abbreviato ed argomentandone diffusamente la relativa valutazione nel complessivo compendio indiziario esaminato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
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Il Consiciliere estensore