Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato deve rispettare requisiti di forma molto stringenti. Un ricorso inammissibile per genericità dei motivi è un esito purtroppo comune, che blocca l’analisi del caso e comporta conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato e tentato furto, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado presentando ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era un presunto vizio di motivazione, legato alla mancata applicazione di una delle cause di non punibilità previste dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato sulla questione di fondo, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non era stato formulato in modo corretto per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Generico?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il motivo del ricorso era formulato in maniera del tutto generica e indeterminata. Il ricorrente si era limitato a lamentare un vizio di motivazione senza però:
1. Indicare gli elementi specifici a sostegno della sua tesi.
2. Creare una correlazione logica tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso.
In pratica, l’atto di impugnazione non permetteva al giudice di comprendere quali fossero i rilievi concreti mossi alla decisione della Corte d’Appello. Come sottolineato dalla Cassazione, un’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento che critica, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità. Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento punto per punto, e non limitarsi a una critica astratta.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione è un atto tecnico che richiede precisione e rigore. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’avvocato rediga un atto che non solo elenchi i motivi di dissenso, ma li articoli in modo chiaro, specifico e direttamente collegato alla motivazione della sentenza che si intende contestare. La genericità non è solo un errore formale, ma un difetto sostanziale che impedisce al sistema giudiziario di funzionare correttamente, precludendo l’accesso al giudizio di merito e comportando costi aggiuntivi per chi tenta questa via senza la dovuta preparazione tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale. L’atto non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura e non creava una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ in un atto di impugnazione?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo vago, astratto e non specifico, senza confrontarsi criticamente e in modo dettagliato con la motivazione del provvedimento che si sta contestando. Questo impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova il 13.07.2021 che aveva ritenuto penalmente responsabile NOME per i reati di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, nn. 2 e 7 e 61 n.2 cod.pen. e di tentato furto di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per mancata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.proc.pen.
Il primo ed unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025.