Ricorso inammissibile: la Cassazione sanziona le impugnazioni generiche
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un’impugnazione vaga e non circostanziata non solo è destinata al fallimento, ma può anche costare caro. Lo conferma una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché ‘patentemente generico’, condannando il ricorrente a pagare, oltre alle spese processuali, anche una cospicua sanzione pecuniaria.
Il caso in esame
Il punto di partenza è una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Sosteneva, in pratica, che i giudici di merito avrebbero dovuto assolverlo per insufficienza di prove.
La genericità del motivo rende il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. I giudici hanno stroncato sul nascere l’impugnazione, definendola ‘patentemente generica’. Ma cosa significa? In termini semplici, il ricorrente si è limitato ad affermare la propria tesi in modo assertivo, senza collegarla in modo specifico e dettagliato agli elementi del processo. Non ha evidenziato errori logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata, ma ha solo riproposto una sua versione dei fatti. Questo tipo di approccio non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le motivazioni della Corte
Nella loro ordinanza, i giudici supremi hanno spiegato che un’allegazione del tutto assertiva e non correlabile al caso di specie esime la Corte da ogni ulteriore considerazione. Non basta lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché la decisione del giudice precedente sarebbe sbagliata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto inutile, che non può essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha due importanti conseguenze. La prima è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La seconda, più pesante, è la condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: la ‘colpa’ nel presentare un ricorso inammissibile
Quest’ultima sanzione non è automatica. Viene applicata quando i giudici ravvisano ‘profili di colpa’ nell’aver proposto l’impugnazione. La ‘colpa’ consiste nell’aver intrapreso un’azione legale la cui inammissibilità era evidente sin dall’inizio. In pratica, si sanziona l’abuso dello strumento processuale, utilizzato in modo superficiale e senza reali fondamenta giuridiche. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza. Presentare ricorsi generici e pretestuosi non solo non porta a risultati, ma espone a conseguenze economiche significative, a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘patentemente generico’. Le argomentazioni del ricorrente erano puramente assertive e non correlate specificamente ai fatti del processo e alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che sono stati ravvisati ‘profili di colpa’ nell’impugnazione?
Significa che la Corte ha ritenuto il ricorrente colpevole per aver presentato un ricorso la cui inammissibilità era così evidente da configurare un abuso dello strumento processuale, giustificando così l’imposizione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASSEMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ch ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 483 cod. perì. in relazione all’art. 445/2000;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la vio dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenz di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell’affermazio responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del t assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 2545 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.