Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per essere esaminato, un appello deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Quando un ricorso è inammissibile perché manca di concretezza, le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di sanzioni economiche. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Marsala con rito abbreviato. L’imputato veniva riconosciuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi, denunciando promiscuamente sia un vizio di motivazione che una violazione di legge:
1. Contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla sua responsabilità penale.
2. Lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate fossero vaghe, non specifiche e, soprattutto, meramente reiterative di questioni già sollevate e adeguatamente risolte dalla Corte d’Appello.
Secondo la Cassazione, un’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte, ma deve assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una “critica argomentata” avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altre parole, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente, evidenziandone le presunte illogicità o le violazioni di legge.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello era sufficiente, non illogica e basata su un attento esame delle deduzioni difensive. Il ricorso, al contrario, non si era confrontato adeguatamente con tale motivazione, rendendolo di fatto inutile ai fini di una revisione in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende contestare. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a ulteriori e significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano vaghi, non specifici e si limitavano a ripetere questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e sufficiente.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, confrontandosi puntualmente con le motivazioni del giudice precedente, anziché limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni difensive.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo 1’8 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Marsala il 19 maggio 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a due motivi, entrambi denunzianti promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: quanto all’an dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; e quanto al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Entrambi i motivi risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive, motivazione (che si rinviene alle pp. 3-6 della sentenza impugnata) con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta adeguatamente.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.