Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentarsi della decisione. È necessario presentare motivi specifici, chiari e legalmente fondati. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale del processo penale.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna all’Appello Generico
Il caso trae origine da una condanna in giudizio abbreviato per un reato di lieve entità legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla pena, ritenuta superiore al minimo edittale.
2. Il presunto errore nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente si lamentava del trattamento sanzionatorio, chiedendo alla Suprema Corte una valutazione più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione: la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano del tutto generici e si limitavano a essere “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che, invece di individuare specifici errori giuridici o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, l’imputato si è limitato a esprimere il proprio dissenso sulla valutazione del giudice, sperando in un nuovo esame del merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è chiara: la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. Di fronte a una motivazione adeguata, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. I motivi del ricorso, essendo generici, non erano in grado di scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione impugnata.
In altre parole, non basta dire “la pena è troppo alta” o “meritavo le attenuanti”. È necessario spiegare perché la decisione del giudice viola una specifica norma di legge o si basa su un ragionamento palesemente irrazionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Processuali
La declaratoria di inammissibilità ha due conseguenze pratiche molto pesanti per il ricorrente. La prima è che la condanna diventa definitiva. La seconda, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la norma prevede anche il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che la Corte ha equitativamente fissato in 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un atto tecnico-giuridico preciso e puntuale, non una semplice lamentela. La genericità e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano del tutto generici e si configuravano come semplici lamentele sulla valutazione dei fatti, anziché come specifiche critiche a violazioni di legge o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali argomenti si basava il ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorrente aveva basato il suo ricorso sulla presunta violazione della legge penale e sul vizio di motivazione in relazione a due punti: la pena applicata, considerata superiore al minimo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 € di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduc violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivi del tutto genericamente proposti e costituiti da me doglianze in punto di fatto rispetto alla conferma del trattamento punitivo sorretta da suffic e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.