Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: la genericità dei motivi porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, impedendo un esame nel merito della questione. Analizziamo una ordinanza che, partendo da un caso di furto con strappo, ribadisce principi cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di furto con strappo. La decisione, emessa in primo grado, veniva confermata anche dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: L’Erronea Applicazione dell’Art. 81 c.p.
Il primo motivo lamentava un’errata applicazione dell’articolo 81 del codice penale, relativo alla continuazione tra reati. Il ricorrente sosteneva che questa circostanza fosse stata erroneamente contestata. La Corte ha liquidato rapidamente questa censura come ‘manifestamente infondata’. Dall’analisi della sentenza di primo grado, infatti, è emerso che la continuazione non era stata né ritenuta sussistente né applicata ai fini della determinazione della pena. Si trattava, quindi, di una contestazione irrilevante che non aveva prodotto alcun effetto concreto sulla condanna.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Responsabilità e le Attenuanti
Il secondo motivo era ancora più debole. L’imputato lamentava un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante. La Cassazione ha bollato questo motivo come ‘generico per indeterminatezza’. In pratica, il ricorso non specificava quali fossero gli elementi della sentenza impugnata che si ritenevano illogici o errati, né forniva argomenti concreti a sostegno della propria tesi. Mancavano, cioè, i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a motivi di ricorso così formulati, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica. Non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia o un errore, ma è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della propria critica. Un motivo di ricorso generico, come quello presentato nel caso di specie, non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo. La motivazione della Corte d’Appello, ritenuta ‘logicamente corretta’, non è stata scalfita da censure che non andavano oltre una mera enunciazione di dissenso.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto e per i cittadini. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e chiarezza. L’omissione di questi elementi non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che preclude alla radice la possibilità che le proprie ragioni vengano esaminate. Per evitare un esito di inammissibilità, è indispensabile che il ricorso individui con esattezza i punti critici della decisione impugnata e li contesti con argomentazioni pertinenti e dettagliate, pena la vanificazione del diritto stesso di impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte manifestamente infondati e in parte troppo generici e indeterminati, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e specifico le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche o fattuali della critica. Un motivo generico non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. è manifestamente infondato poiché, da quanto si evince dal dispositivo della sentenza di primo grado, la continuazione non è stata ritenuta sussistente e il relativo aumento del trattamento sanzionatorio non è stato applicato; si tratta, evidentemente, di una contestazione errata ma ininfluente sulla pena;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reat contestato e al rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante d cui all’art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen., è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024.