Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo generico. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione carente, specialmente in materie complesse come la bancarotta fraudolenta.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto provata la sua responsabilità. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando un unico punto: la presunta mancanza di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente spiegato perché le sue azioni fossero state intenzionalmente volte a danneggiare i creditori.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione (la presenza o meno del dolo), ma in un vizio procedurale fondamentale. Il motivo di ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Il ricorrente, secondo la Corte, si era limitato a un ‘approccio critico generico’, senza però esplicitare in modo chiaro e dettagliato il ragionamento giuridico su cui si basavano le sue censure alla sentenza della Corte d’Appello. In pratica, non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice; è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti punto per punto con le motivazioni della sentenza impugnata, dimostrandone le presunte falle.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Cassazione ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017), secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manca la ‘necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato’. L’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve dialogare criticamente con esse.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato chiaramente perché riteneva sussistente il dolo: la manipolazione contabile era finalizzata a occultare l’inserimento della società fallita in un complesso sistema di ‘frodi carosello’. Di fronte a questa precisa motivazione, il ricorrente si era limitato a contrapporre ‘considerazioni del tutto generiche’, senza smontare l’argomentazione della Corte territoriale. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità, portando alla sua reiezione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, è un’arte che richiede rigore e precisione. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile articolarle in modo specifico, puntuale e direttamente collegato alle motivazioni della sentenza che si intende criticare. Un ricorso generico è un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con una perdita di tempo e risorse e la conferma della decisione sfavorevole. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’, ovvero generici e privi della necessaria correlazione con le ragioni specifiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Quale errore specifico ha commesso il ricorrente secondo la Cassazione?
Il ricorrente ha violato l’art. 581 del codice di procedura penale perché ha formulato delle critiche generali senza esplicitare il ragionamento giuridico sottostante e senza confrontarsi direttamente con le motivazioni della decisione impugnata, che non possono essere ignorate.
Come aveva motivato la Corte d’Appello la presenza del dolo nel reato di bancarotta?
La Corte d’Appello aveva spiegato che l’elemento soggettivo del dolo era pienamente integrato, in quanto le irregolarità contabili erano state commesse con lo scopo preciso di occultare l’inserimento della società fallita in un sistema di ‘frodi carosello’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione al difetto del dolo richiesto ai fini dell’integrazio delitto di bancarotta fraudolenta documentale – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un prop approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovev censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibil non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazion risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Più precisamente, la Corte di Appello ha correttamente spiegato perché ritiene integrato l’elemento soggettivo del dolo a pagina 4 della sentenza impugnata – in ragione della necessità di occultare l’inserimento della fallita nell’ambito del sistema delle frodi carosello il ricorrente non vi oppone altro che considerazioni del tutto generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.