Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un appello in un procedimento penale, è fondamentale che le motivazioni siano specifiche e puntuali. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e generiche rischia di essere classificata come ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando i criteri di valutazione del giudice di legittimità e le conseguenze economiche di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per aver violato le prescrizioni associate a una misura di prevenzione personale. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, riconoscendo la sua responsabilità penale.
L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali obiezioni: in primo luogo, ha contestato l’affermazione della sua responsabilità sostenendo che le accuse fossero formulate in termini di “assoluta ed insuperabile genericità”; in secondo luogo, ha criticato la determinazione della pena, ritenendola eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso Inammissibile
Il primo punto analizzato dalla Corte riguarda la presunta genericità delle contestazioni. I giudici hanno rilevato che le corti di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano, in realtà, illustrato in modo adeguato e convincente le ragioni alla base della condanna. Il ricorso, al contrario, si limitava a una critica generale e non specifica, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nelle sentenze precedenti. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della decisione impugnata, non potendosi limitare a una generica riaffermazione della propria innocenza o a un dissenso astratto.
Le Motivazioni: la Corretta Applicazione della Pena
Anche la seconda doglianza, relativa alla misura della pena, è stata ritenuta infondata. La Corte di Cassazione ha verificato che il Tribunale, con una decisione poi confermata in appello, aveva correttamente applicato la legge. La pena base era stata fissata nel minimo edittale di un anno di reclusione. A questa era stato poi applicato l’aumento previsto dall’articolo 99, terzo comma, del codice penale per la recidiva specifica ed infraquinquennale, nella misura fissa della metà. La Corte ha quindi concluso che il calcolo della pena era avvenuto nel pieno rispetto delle norme, rendendo anche questa critica del tutto priva di fondamento.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della sentenza di condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando, come in questo caso, non emergono elementi che possano giustificare l’errore del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di difesa devono essere esercitati con serietà e cognizione di causa, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le contestazioni del ricorrente contro la sua affermazione di responsabilità penale sono state giudicate di “assoluta ed insuperabile genericità”, senza quindi criticare in modo specifico le motivazioni delle sentenze precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero escludere la sua colpa nel proporre l’impugnazione.
Come è stata calcolata la pena dal giudice di merito?
La pena è stata calcolata partendo dal minimo edittale di un anno di reclusione, a cui è stato applicato un aumento nella misura fissa della metà per la recidiva specifica ed infraquinquennale, conformemente a quanto previsto dall’art. 99, terzo comma, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragi sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME i ordine alla contestata violazione delle prescrizioni connesse alla sottoposizio misura di prevenzione personale, che il ricorrente contesta in termini di asso ed insuperabile genericità;
che, quanto alla misura della pena, il Tribunale, con statuizione conferma dalla Corte di appello, ha, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, p le mosse dal minimo edittale di un anno di reclusione ed applicato, per recidiva specifica ed infraquinquennale (cfr. la sentenza di primo grado, foglio 3), l’aumento previsto dall’art. 99, terzo comma, cod. pen. nella misura fissa metà;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.