Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato proprio per la genericità delle argomentazioni, fornendo preziose indicazioni sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Sostanzialmente, il ricorrente contestava la sua responsabilità penale, la mancata applicazione di una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il mancato riconoscimento di un’attenuante e, infine, le statuizioni civili relative al risarcimento del danno e alla sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto, smontando una per una le doglianze del ricorrente. L’analisi della Corte si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sui vizi procedurali che inficiavano l’atto di impugnazione.
Motivi Generici e Ripetitivi
Il primo e fondamentale rilievo della Corte riguarda la natura dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni sulla responsabilità penale, sul mancato riconoscimento dell’attenuante e sulle statuizioni civili erano mere riproduzioni delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la puntuale e logica motivazione della sentenza impugnata. Questo atteggiamento rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione di critica vincolata al provvedimento precedente.
Questioni Nuove e Preclusioni Processuali
Particolarmente interessante è il passaggio relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., alla luce delle recenti modifiche normative. La Corte ha sottolineato che tale questione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Secondo l’art. 606, comma 3, c.p.p., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a pena di inammissibilità. Sebbene la nuova legge fosse entrata in vigore dopo la presentazione dell’appello, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto sollevare la questione tramite motivi aggiunti, cosa che non è avvenuta.
La Liquidazione delle Spese alla Parte Civile
Infine, la Corte ha respinto la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile. La ragione risiede nel fatto che la parte civile non ha svolto un’effettiva attività difensiva per contrastare il ricorso. Il semplice deposito di una memoria in un procedimento già orientato verso una declaratoria di inammissibilità non è considerato un’attività sufficiente a giustificare il rimborso delle spese. Questo principio, già affermato in precedenti pronunce, conferma che il diritto al rimborso è legato a un concreto e utile contributo difensivo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul rigoroso rispetto dei principi che governano il giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le medesime questioni di fatto. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice precedente, ma si limita a riproporre doglianze generiche, elude questa funzione e viene pertanto dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati in modo specifico, dettagliato e critico rispetto alla decisione che si contesta. La mera riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di rispettare le preclusioni processuali: le questioni nuove, anche se basate su novità normative, devono essere introdotte nelle sedi e con gli strumenti processuali corretti. Il mancato rispetto di queste regole conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a riprodurre censure già esaminate nei gradi precedenti e non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza impugnata.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione basata su una nuova legge entrata in vigore dopo l’appello?
No, non è possibile se la questione non è stata precedentemente dedotta come motivo di appello. La legge processuale penale (art. 606, comma 3 c.p.p.) lo vieta a pena di inammissibilità. La parte avrebbe dovuto presentare motivi aggiunti in appello per sollevare la nuova questione.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali nel giudizio di Cassazione?
No. Secondo la Corte, il diritto alla liquidazione delle spese è subordinato allo svolgimento di un’effettiva attività difensiva diretta a contrastare le pretese del ricorrente. Il semplice deposito di una memoria in un procedimento la cui inammissibilità è già palese non è sufficiente a giustificare il rimborso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39421/23 Milani
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368
Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni e la richiesta di liquidazione civile;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con cui si censura l’aff di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere e riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi af apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale apparato argomentativo (pag. 3-5);
Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle no normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non risultano previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., laddove ciò era senz’altro p motivi aggiunti, in ragione della data di entrata in vigore della legge;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’a di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., oltre che generico, non si confronta affatto argomentazione offerta dalla Corte (v. pag. 5-6);
Ritenuto che l’ultimo motivo ricorso -relativo al risarcimento del danno e alla c apposta alla sospensione condizionale della pena- è meramente riproduttivo delle m censure svolte con l’atto di appello nonché a-specifico poiché la lettura d provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni sugli indicati punti sono con lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spes dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia eff esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa no memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ri 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024