Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più netti nel processo penale e rappresenta una chiusura definitiva a un percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire le ragioni che portano a tale declaratoria, sottolineando un principio fondamentale: l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già esposti, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Catania, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha riscontrato che le doglianze presentate erano del tutto generiche. Invece di contestare punto per punto l’apparato argomentativo logico e puntuale della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a richiamare i motivi già presentati nel precedente grado di giudizio.
Questo approccio è stato considerato processualmente inefficace. La Cassazione ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve “misurarsi” con la sentenza impugnata. Ciò significa che l’appellante ha l’onere di individuare le specifiche criticità, le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione presenti nella decisione dei giudici d’appello, spiegando perché tali errori dovrebbero portare a un esito diverso. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni, senza un confronto diretto e critico con il ragionamento del giudice precedente, trasforma il ricorso in un atto sterile, privo della specificità richiesta dalla legge. Un ricorso inammissibile, in questo contesto, è la sanzione processuale per non aver instaurato un vero e proprio dialogo critico con la decisione contestata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e specifica della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile articolare critiche precise, pertinenti e capaci di evidenziare le debolezze logico-giuridiche della motivazione. In assenza di questo sforzo argomentativo, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo vano l’intero tentativo di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le doglianze erano generiche, limitandosi a richiamare i motivi del precedente appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono ‘misurarsi’ con la sentenza impugnata?
Significa che il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già spesi, ma deve contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico sviluppato dai giudici nella decisione che si contesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39372/23 Carbone
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2,3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile inammissibile il ricorso e condanna la’ ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024