Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché non basta semplicemente contestare una sentenza, ma è necessario farlo con argomenti puntuali e pertinenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Il suo obiettivo era contestare l’affermazione di responsabilità penale pronunciata nei suoi confronti dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi presentati. Secondo i giudici, le doglianze erano “totalmente generiche”, configurando così un classico caso di ricorso inammissibile.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella mancanza di specificità del ricorso. Il ricorrente si è limitato a “mere enunciazioni”, senza confrontarsi in modo critico e costruttivo con l’articolato apparato argomentativo della Corte d’Appello. In altre parole, non ha spiegato perché e in quali punti la sentenza di secondo grado sarebbe stata errata, ma si è limitato a riproporre le sue ragioni in modo astratto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre una semplice affermazione di dissenso. È necessario che si misuri concretamente con gli “apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo”. Il ricorrente avrebbe dovuto individuare con precisione le presunte falle logiche o giuridiche nella motivazione della sentenza impugnata, collegandole a specifiche richieste e supportandole con le adeguate “ragioni di diritto e dei dati di fatto”. La mancanza di questo confronto diretto e puntuale ha reso le censure prive di fondamento e, di conseguenza, ha determinato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso in Cassazione non è un atto formale, ma un’attività tecnica che richiede la massima diligenza. È indispensabile che i motivi non siano astratti o ripetitivi di quanto già sostenuto, ma che si concentrino sulla decisione impugnata, smontandone, se possibile, il ragionamento logico-giuridico. In assenza di tale specificità, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze presentate erano totalmente generiche. Si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono quelle contestazioni che non indicano in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto a loro sostegno e che non si confrontano criticamente con il ragionamento espresso nella sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 39322NUMERO_DOCUMENTO 23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024