Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non è solo un’opportunità persa, ma comporta anche conseguenze economiche. L’ordinanza n. 11359/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un appello generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, sia destinato al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per capire i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, il fatto commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura squisitamente processuale: il motivo presentato è stato ritenuto ‘privo di specificità’.
La Corte ha osservato che l’argomentazione difensiva non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre, in modo ‘meramente riproduttivo’, le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha criticato un errore di diritto commesso dal giudice precedente, ma ha semplicemente manifestato il proprio dissenso sulla valutazione dei fatti, sperando in un riesame che la Cassazione non può compiere.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di fornire una nuova valutazione delle prove, attività proprie del primo e del secondo grado di giudizio. La sua funzione è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve quindi indicare in modo specifico e puntuale quali errori di diritto o quali vizi logici inficiano la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui sono state respinte, trasforma il ricorso in una sterile richiesta di un terzo grado di giudizio nel merito, che per legge non è consentito. Questa mancanza di specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina, appunto, l’inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la redazione di un ricorso non può essere superficiale o ripetitiva. È necessario uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuare vizi concreti e specifici.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Pertanto, la scelta di ricorrere in Cassazione deve essere sempre ponderata e supportata da motivi di ricorso solidi, specifici e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare vizi di legittimità concreti.
Qual era l’unico motivo del ricorso?
L’unico motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39400/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di n punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomen giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024