Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già esaminati nei gradi di merito, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la ricostruzione dei fatti relativi a condotte di carattere violento e oppositivo, la valutazione sull’attendibilità degli agenti operanti, la configurabilità del reato di oltraggio in relazione alla presenza di altre persone e, infine, il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi addotti fossero caratterizzati da una palese genericità. Invece di sollevare specifiche censure sulla logicità o sulla correttezza giuridica della motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a ripresentare le stesse questioni già ampiamente discusse e decise nel precedente grado di giudizio. Questo approccio, secondo la Corte, trasforma il ricorso per cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non le compete.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza n. 44882/2014), secondo cui non è ammissibile in sede di legittimità un ricorso che manchi di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva motivato in modo congruo e puntuale su tutti i punti criticati, dall’attendibilità delle ricostruzioni investigative al trattamento sanzionatorio. Le doglianze del ricorrente, così come formulate, denunciavano solo in apparenza un errore logico o giuridico, ma in realtà miravano a una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa alla Corte di Cassazione.
La conseguenza di un ricorso inammissibile è disciplinata dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto di critica mirata e specifica, non una semplice ripetizione delle difese svolte in appello. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è indispensabile che i motivi di impugnazione si confrontino analiticamente con la motivazione della sentenza contestata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge precise e pertinenti. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e focalizzati sulla funzione propria del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano affetti da genericità, limitandosi a riproporre le medesime questioni già affrontate e motivate dalla Corte d’Appello, senza un confronto effettivo e specifico con le argomentazioni di quest’ultima.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità?
Risposta: Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso come un terzo grado di giudizio, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti dai genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull’attendibilità delle ricosl:ruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattre violento ed oppositivo della condotta, sulla presenza di altre persone rispetto al reato di oltraggio ed in merito al trattamento sanzionatorio (vedi pp. 3,4,5);
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore dalla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Con re estensore