Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di queste regole, in particolare quella che richiede la specificità dei motivi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di una censura, specialmente quella relativa alla pena, porti inevitabilmente al rigetto del ricorso e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputata, ritenendo la pena eccessiva, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio troppo severo.
Tuttavia, il suo ricorso si è scontrato con una valutazione di inammissibilità da parte della Suprema Corte. La questione centrale non era se la pena fosse giusta o meno, ma se il modo in cui era stata contestata rispettasse i requisiti di legge.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha liquidato il ricorso con una motivazione tanto sintetica quanto netta, definendolo “manifestamente infondato e generico”. Questa valutazione si basa su due pilastri fondamentali.
La Genericità del Motivo di Appello
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è che la critica mossa alla sentenza di secondo grado era vaga. La ricorrente si era limitata a sostenere che la pena fosse eccessiva, senza però individuare “le specifiche ragioni” che avrebbero dovuto spingere la Corte d’Appello a una maggiore mitezza. In pratica, non è sufficiente dire che una pena è troppo alta; è necessario spiegare perché, indicando quali criteri di valutazione del giudice siano stati errati o quali circostanze siano state ingiustamente trascurate. La Corte osserva che tale genericità caratterizzava non solo il ricorso in cassazione, ma anche il precedente motivo di appello.
La Motivazione Coerente della Corte d’Appello
Il secondo punto è che, al contrario della censura mossa dall’imputata, la motivazione della Corte d’Appello sulla determinazione della pena era stata “logica, coerente e puntuale”. I giudici di secondo grado avevano, quindi, già fornito una giustificazione adeguata delle loro scelte sanzionatorie, rendendo la critica generica della ricorrente ancora più debole e, di fatto, non meritevole di essere esaminata nel merito.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha condannato l’imputata al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso, specialmente in sede di legittimità, non può essere una mera riproposizione di lamentele generali. Deve, invece, articolarsi in una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato, evidenziando errori di diritto o vizi logici specifici. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso questo passaggio cruciale. La sua censura era astratta, non dialogava con le argomentazioni della sentenza d’appello e non offriva elementi concreti su cui la Cassazione potesse fondare un eventuale annullamento. La decisione riafferma che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, un controllo che può essere attivato solo da motivi specifici e pertinenti.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza serve da monito: impugnare una sentenza penale richiede rigore tecnico e argomentativo. Le critiche generiche, specialmente in materia di quantificazione della pena, sono destinate a fallire. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile analizzare a fondo la motivazione del giudice e costruire una censura che ne smonti, punto per punto, la logica o ne evidenzi l’errata applicazione dei criteri legali. Diversamente, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese, trasformando un tentativo di difesa in un danno economico aggiuntivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e generico. In particolare, la critica relativa all’eccessività della pena non era supportata da specifiche ragioni.
Cosa avrebbe dovuto fare la ricorrente per formulare un ricorso ammissibile?
La ricorrente avrebbe dovuto individuare e specificare le ragioni concrete per le quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto mitigare la pena, invece di limitarsi a una lamentela generica sul trattamento sanzionatorio.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di · condanna per i reati·di cui agli artt. 336, 341-bis e 582 cod. pen, è inammissi perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e generica;
considerato, in particolare, che la censura in relazione all’eccessività de trattamento sanzionatorio è generica – così come lo era anche il motivo di appello – là dove il ricorrente omette di individuare le specifiche ragioni avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a mitigare la pena ed, in ogni caso quest’ultima ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
te