Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti rende il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza della specificità degli atti di impugnazione e le conseguenze di un approccio generico.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di calunnia. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento. Il suo ricorso, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati dal ricorrente: essi sono stati giudicati ‘generici’. Invece di sollevare questioni specifiche di legittimità sulla sentenza impugnata, l’atto si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte dal giudice di merito.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già affrontato in modo corretto e con argomenti giuridici solidi tutti i punti ora ripresentati, inclusi la responsabilità dell’imputato, la valutazione delle prove e la sussistenza del dolo di calunnia.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie ma estremamente chiare. I giudici hanno rilevato che i ‘motivi di censura dedotti’ erano ‘riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. Questo significa che il ricorso non introduceva alcun elemento nuovo o critica fondata su un vizio di legittimità della sentenza, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Di conseguenza, la mancanza di specificità ha portato inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’argomentazione legale rigorosa e mirata a evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Gli avvocati e i loro assistiti devono quindi elaborare strategie di impugnazione che affrontino criticamente e in modo specifico i profili di illegittimità, evitando la semplice e sterile ripetizione di difese già sconfessate.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è ritenuto generico quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo motivato dal giudice del grado precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre questioni di merito porta a un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto in addebito, alla corretta valutazione delle fonti di prova ed alla sussistenza del dolo di calunnia (v. pag. 1, 2, 3 motiv.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024