Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile può non solo vanificare la possibilità di una revisione della condanna, ma anche comportare costi aggiuntivi per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, una norma che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’imputato, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di doglianza sollevato riguardava genericamente il “trattamento sanzionatorio”, ovvero la pena che gli era stata inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10988 del 2024, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è fermata a una valutazione preliminare. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella totale genericità del motivo di ricorso. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva dedotto “alcunchè” di specifico. In altre parole, non aveva indicato quali fossero i criteri di legge che il giudice di merito avrebbe violato nel determinare la pena, né aveva fornito argomentazioni concrete a sostegno di una presunta ingiustizia della sanzione.
Nel diritto processuale penale, i motivi di impugnazione devono essere specifici: devono indicare con chiarezza le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma. Un’impugnazione che si limita a una lamentela generica, senza un’analisi critica e argomentata della sentenza, non soddisfa i requisiti di legge e, pertanto, non può essere esaminata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico verso la decisione del giudice. È indispensabile, con l’assistenza di un difensore, costruire un’argomentazione solida, individuando i vizi specifici della sentenza (siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione) e illustrandoli in modo chiaro e pertinente. In assenza di tale specificità, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica, rendendo l’impugnazione un passo controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato generico, in quanto non conteneva alcuna argomentazione specifica contro il trattamento sanzionatorio deciso nella sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del ricorso presentato?
L’unico motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio applicato per una condanna relativa al reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (legge sugli stupefacenti).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27765/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzioNOMErio;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.