Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in un processo penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici che non dialogano criticamente con la sentenza impugnata. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere perché la specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa di un’efficace difesa legale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato una condanna per un reato previsto dall’articolo 337-bis del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un ultimo grado di giudizio. L’oggetto del contendere era il giudizio sulla sua responsabilità penale, che egli contestava attraverso il suo ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, esaminato il ricorso, hanno emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse effettivamente colpevole o innocente. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che rende un Ricorso Inammissibile
La motivazione alla base della decisione è il cuore del provvedimento e costituisce una lezione fondamentale in materia di procedura penale. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta’.
Cosa significa concretamente? Significa che l’avvocato del ricorrente non ha costruito un’argomentazione critica puntuale, capace di smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla condanna. Invece di contestare specifici passaggi della sentenza, evidenziare vizi logici o errori nell’applicazione della legge, il ricorso si è probabilmente limitato a riproporre le stesse difese già presentate in appello o a formulare critiche vaghe, senza un reale e costruttivo dialogo con la decisione impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che non si attiene a questa regola è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La presentazione di un’impugnazione generica non solo si rivela un’azione inutile ai fini della difesa, ma produce anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità. Questo principio serve a scoraggiare ricorsi pretestuosi o mal formulati, garantendo che la Corte di Cassazione possa concentrarsi sui casi che presentano reali questioni di diritto. Per i cittadini e i loro difensori, il messaggio è inequivocabile: ogni impugnazione deve essere il risultato di un’analisi meticolosa e critica della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘generico’ e non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorso non articola critiche precise e dettagliate contro il ragionamento del giudice del precedente grado di giudizio, ma si limita a contestazioni vaghe o a riproporre argomenti già respinti, senza affrontare puntualmente la logica della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27682/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 bis pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza co la quale obiettivamente non si confronta (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.