Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il concetto di ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni della parte ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso, seppur fondato su argomenti potenzialmente validi, possa essere respinto per la sua genericità, senza nemmeno entrare nel vivo della questione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, e di porto di armi od oggetti atti ad offendere, secondo l’art. 4 della legge n. 110 del 1975. A seguito della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della decisione a una serie di motivi specifici.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
L’imputato basava il proprio ricorso su diverse argomentazioni. Chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’applicazione delle circostanze attenuanti, una riduzione della pena inflitta e, infine, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, questi motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come inammissibili. La ragione non risiedeva nella loro infondatezza nel merito, ma nella loro formulazione. La Corte ha infatti rilevato che le doglianze erano state presentate in modo generico e, soprattutto, non si confrontavano in maniera critica e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, è necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Corte ha spiegato che i motivi di ricorso sono inammissibili quando “non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano”. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello o a sollevare critiche vaghe.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si riesamina l’intero processo. È un giudizio di legittimità, dove si valuta se il giudice precedente ha applicato correttamente la legge e se ha motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Per questo, il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello. La mancanza di questo confronto diretto rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della decisione che si intende contestare. È fondamentale che i motivi di ricorso non siano mere enunciazioni di principio o lamentele astratte, ma critiche circostanziate, capaci di minare la coerenza logico-giuridica della motivazione impugnata. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di evasione (art. 385 del codice penale) e porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 della legge n. 110 del 1975).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27381/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsto dagli artt. 385 cod. e 4 legge n. 110 del 1975);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punib per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti, alla pena inflitta e al riconoscimento della sospensione condizionale della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 12 motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.