Ricorso inammissibile: perché la specificità dei motivi è cruciale
Quando si decide di impugnare una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale che le critiche siano precise, pertinenti e direttamente collegate alla decisione che si contesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10556/2024) ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze negative per chi lo propone. Questo principio è un pilastro del nostro sistema processuale, volto a garantire efficienza e serietà al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado a carico di un imputato. Le accuse riguardavano i reati previsti dall’articolo 489 del Codice Penale e dall’articolo 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione. I giudici hanno immediatamente rilevato un difetto procedurale che ha reso l’esame impossibile: la “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” del motivo di ricorso. In altre parole, le argomentazioni presentate erano del tutto astratte, prive di qualsiasi “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a formulare critiche generiche, senza spiegare in che modo e in quali punti specifici la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento giuridico.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere censure specifiche. Non basta denunciare un vizio di motivazione in termini astratti; è necessario indicare con precisione le parti della sentenza che si ritengono errate e spiegare perché. Le deduzioni del ricorrente sono state giudicate talmente generiche da non permettere ai giudici di comprendere quale fosse la reale critica mossa alla sentenza di secondo grado.
Questa mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto puramente formale, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione. Di conseguenza, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiarare il ricorso inammissibile, senza poter valutare se le lamentele avessero o meno un fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, redatti in modo improprio.
L’ordinanza in esame è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e precisione. Le argomentazioni devono essere puntuali e dialogare criticamente con la sentenza che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, il rischio concreto non è solo quello di vedere respinta la propria istanza, ma anche di subire ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile a causa della manifesta indeterminatezza e aspecificità dei motivi presentati, che erano argomentazioni astratte e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Quali reati erano stati contestati all’imputato nel giudizio di merito?
All’imputato erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 489 del Codice Penale e 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME per i reati di cui agli artt. 489 cod. pen. e 186, comma 2, lettera b) Codice della Strada, rideterminando la pena (fatto commesso in Genova il 3 maggio 2018);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di Buciuman Dragan Ione! Ovidiu è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente