Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Con l’ordinanza n. 10030/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, chiarendo quando un’istanza si qualifica come un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, il cui ricorso è stato rigettato per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti. Questa decisione offre spunti fondamentali sul corretto calcolo della prescrizione e sulla necessità di una critica argomentata nelle impugnazioni.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, per aver fornito false attestazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 24 maggio 2023, aveva parzialmente riformato la decisione, disapplicando la recidiva e riducendo la pena, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:
1. La presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Una contestazione generale della sua responsabilità penale.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per diverse ragioni, riconducibili principalmente alla loro manifesta infondatezza e genericità. L’analisi dei giudici evidenzia l’importanza di rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile.
Primo Motivo: Il Calcolo Errato della Prescrizione
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse prescritto. Tuttavia, la Corte ha smontato questa tesi con un calcolo puntuale. Al termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi, con scadenza 19 gennaio 2023) andavano aggiunti 210 giorni di sospensione dovuti all’astensione dei difensori in due distinti periodi nel 2017. Di conseguenza, il termine di prescrizione effettivo slittava al 17 agosto 2023, una data successiva alla sentenza di secondo grado. Il motivo è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
Secondo e Terzo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
I giudici hanno considerato il secondo e il terzo motivo come mere “doglianze” di fatto. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di impugnazione, che non assolve alla funzione tipica di critica, è considerato solo apparentemente specifico e quindi inammissibile.
In particolare, riguardo alle attenuanti generiche, il ricorso non indicava quali elementi favorevoli fossero stati trascurati dalla Corte d’Appello, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato. La mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale ha reso il motivo generico e indeterminato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge. Un errore in questo calcolo rende il relativo motivo di ricorso manifestamente infondato. In secondo luogo, un’impugnazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già esaminati. Deve, invece, contenere una critica specifica, puntuale e logica alla sentenza che si contesta, evidenziando gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice precedente. La mancanza di tale specificità trasforma l’atto in un ricorso inammissibile, poiché non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare le censure mosse.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e pertinente. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino rigorosamente i requisiti di legge, pena la loro inefficacia.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, oppure quando non indica con precisione gli elementi che si presume siano stati trascurati dal giudice, come nel caso della richiesta di attenuanti generiche.
Come si calcola la prescrizione di un reato in presenza di periodi di sospensione?
Al termine di prescrizione ordinario del reato devono essere sommati tutti i giorni dei periodi di sospensione del procedimento, come quelli causati dall’astensione dei difensori dalle udienze. Questo calcolo posticipa la data effettiva di estinzione del reato.
Cosa succede se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di appello?
Se il reato si estingue per prescrizione dopo l’emissione della sentenza di secondo grado, la condanna rimane valida. Il ricorso in Cassazione non può basarsi sulla prescrizione se questa non era ancora maturata al momento del giudizio di appello, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
-Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 maggio 2023 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino ha disapplicato la recidiva e ridotto la pena confermando nel resto la pronunzia con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all’ art. 495 cod. pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto smentito dagli atti processuali.
In particolare, agli anni sette e mesi sei da considerare quale termine massimo di prescrizione con scadenza 19 gennaio 2023 vanno aggiunti gg.210 di sospensione:
-Dal 20 marzo al 24 maggio 2017; ( gg.65 per astensione dei difensori)
-Dal 24 maggio al 16 ottobre 2017; ( ulteriori gg.145 per astensione dei difensori;
con la conseguenza che il reato si è estinto in data 17.08.2023 e dunque, dopo la sentenza del secondo grado di giudizio;
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sua penale responsabilità è costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
-Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta( svariati precedenti anche se non specifici), non indica gli elementi favorevoli alla invocata concessione che siano stati trascurati, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 còsiglieyètensore