Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo di motivi specifici. Questa decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente dissentire da una sentenza, ma è necessario contestarne le fondamenta logico-giuridiche in modo puntuale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto pluriaggravato. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver infranto il finestrino di un’autovettura per impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento custoditi al suo interno. Un elemento rilevante del contesto era che, al momento del fatto, l’individuo era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati della stessa natura, indicando una certa propensione a delinquere.
Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo la mancanza di elementi sufficienti a giustificare un giudizio di colpevolezza.
L’Appello e il ricorso inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I Giudici hanno stabilito che l’impugnazione era caratterizzata da una genericità di fondo. Invece di attaccare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile. La legge, in particolare l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, richiede che i motivi di impugnazione siano specifici. Ciò significa che deve esistere una correlazione diretta tra le critiche mosse dal ricorrente e le ragioni esposte dal giudice nella decisione impugnata. Mancando tale correlazione, l’atto di impugnazione perde la sua funzione essenziale e non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la genericità del ricorso ne determina l’inammissibilità. Il ricorso non può essere una semplice riproposizione di doglianze già vagliate, ma deve costituire una critica mirata e argomentata al provvedimento che si intende contestare. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché le conclusioni della Corte d’Appello fossero errate, limitandosi a ripetere la propria tesi difensiva.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la mancanza di specificità dei motivi, che si traduce nell’assenza di un confronto critico con la sentenza impugnata, equivale a un’acquiescenza di fatto alle ragioni del giudice precedente. L’esito è stato, pertanto, inevitabile: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere curata con la massima attenzione. Non è un’opportunità per ridiscutere l’intero merito della vicenda, ma un momento per individuare e censurare specifici vizi logici o giuridici della decisione precedente. Un ricorso vago e ripetitivo è destinato al fallimento, comportando non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, i pilastri indispensabili per un’efficace tutela dei diritti nel processo penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice precedente, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il furto è stato definito pluriaggravato in questo caso?
L’ordinanza menziona gli articoli 624 e 625, numeri 2 e 7, del codice penale. Questo suggerisce che il reato è stato aggravato dall’uso della violenza sulle cose (la rottura del finestrino) e dal fatto che i beni rubati erano esposti alla pubblica fede (all’interno di un’auto parcheggiata).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 24 luglio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.).
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto mancherebbero elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (pag. 3: l’imputato ha commesso il fatto rompendo il finestrino della portiera della vettura e impossessandosi di più capi di abbigliamento in essa detenuti. La condotta è stata attuata mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. sempre per reati della stessa indole); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024