Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia Appelli Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente impugnare una sentenza. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e capaci di confrontarsi criticamente con la decisione precedente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi porti a una condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Due soggetti, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che la loro responsabilità penale non fosse stata correttamente accertata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate fossero troppo vaghe per poter essere esaminate.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella genericità delle doglianze. I ricorrenti si sono limitati a delle ‘mere enunciazioni’, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni della sentenza d’appello. Non hanno indicato con precisione quali punti della decisione fossero errati, né hanno fornito ragioni di diritto o elementi di fatto specifici a supporto delle loro tesi. In sostanza, non hanno creato un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, che invece era stata motivata in modo ‘puntuale e logico’ dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una semplice riproposizione di argomenti già respinti o una lamentela generica. Deve, al contrario, individuare con esattezza le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione, dimostrando come questi abbiano influito sulla decisione finale. Mancando questa specificità, i ricorsi sono stati ritenuti non idonei a innescare un riesame della causa, risultando di fatto inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza deve svolgere un lavoro di analisi critica e dettagliata, non potendosi limitare a manifestare un generico dissenso. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascuno. Un monito per chi intende adire la Suprema Corte: la forma e la sostanza del ricorso sono essenziali quanto le ragioni di merito.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le doglianze presentate erano generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui gli imputati erano stati condannati in appello?
Gli imputati erano stati condannati per il reato di falsa testimonianza, previsto e punito dall’articolo 372 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Incarnato +1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025