Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza di primo grado. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e in grado di confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità e illustrando le severe conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso: Un’Impugnazione Contro una Condanna
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di impugnarla, portando la questione dinanzi ai giudici di legittimità.
L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare la sua responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui sono stati presentati i motivi di ricorso si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Cassazione: Perché un ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In pratica, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: in primo luogo, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le Motivazioni: La Genericità come Causa di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando la totale genericità delle doglianze presentate. I motivi del ricorso sono stati definiti come “mere enunciazioni”, prive di un reale confronto con le argomentazioni logiche e puntuali sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a riaffermare la propria posizione senza però smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento dei giudici di secondo grado. Un ricorso efficace, al contrario, deve indicare con precisione:
1. Quali parti della sentenza si contestano.
2. Per quali ragioni giuridiche o fattuali si ritengono errate.
3. Quali prove o elementi sono stati, a dire del ricorrente, travisati o non considerati.
Mancando questi elementi, il ricorso si trasforma in una sterile lamentela, incapace di attivare una valutazione critica da parte del giudice superiore. La Corte ha ribadito che l’appello non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un dialogo critico con la decisione che si intende impugnare.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione in sede penale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un aggravio di costi per il cittadino. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in appello. È necessario che l’atto di impugnazione sia redatto con cura, precisione e rigore argomentativo, dimostrando di aver compreso e analizzato a fondo la sentenza che si contesta. In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso venga respinto ancor prima di essere discusso nel merito, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a quanto deciso nell’ordinanza, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono quelle lamentele che non individuano in modo specifico gli errori della sentenza impugnata e non forniscono ragioni di diritto o di fatto precise a sostegno della richiesta di riforma, trasformandosi in una semplice e inefficace contestazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO/25 Pacifico
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025