Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già trattati portino inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, la cui impugnazione è stata rigettata proprio per la mancanza di specificità nei motivi addotti. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un uomo per i reati previsti dagli articoli 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) del Codice Penale. La condanna era basata su condotte violente e minacciose che l’imputato aveva tenuto nei confronti di alcuni agenti della Polizia Municipale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali, entrambi però ritenuti infondati dalla Suprema Corte.
1. Primo Motivo – Violazione di Legge e Vizio di Motivazione: L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove, cadendo in un vizio di motivazione e in un travisamento dei fatti. Sosteneva che la sentenza di secondo grado non avesse realmente confutato le sue argomentazioni.
2. Secondo Motivo – Insussistenza dell’Aggravante: Il secondo motivo contestava la sussistenza del reato di oltraggio, in particolare per la mancanza del presupposto della “presenza di più persone”, richiesto dall’art. 341-bis del Codice Penale.
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e rigorose che ribadiscono principi consolidati in materia di impugnazioni.
Sulla Genericità del Primo Motivo
Riguardo al primo punto, i giudici hanno osservato che le censure del ricorrente erano semplicemente una riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti sottolineato con chiarezza la portata delle condotte violente e minacciose poste in essere dall’imputato. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a ripetere le stesse obiezioni, ma deve individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Sulla Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato privo di fondamento. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già chiarito in modo esplicito che i fatti si erano svolti in un luogo aperto al pubblico. Tale circostanza soddisfa pienamente il requisito della “presenza di una pluralità di persone” previsto dalla norma, rendendo la contestazione del ricorrente manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede serietà e specificità. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo propone, confermando la definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi nella sentenza impugnata.
Qual era la contestazione relativa al reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.)?
Il ricorrente sosteneva che mancasse il presupposto della “presenza di più persone”. La Corte ha rigettato questa tesi, poiché la Corte d’Appello aveva già accertato che il fatto si era svolto in un luogo aperto al pubblico, circostanza che integra tale requisito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha sottolineato la portata delle condotte violente e minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti degli agenti di Polizia Municipale (v. p. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone rilevante ex art. 341-bis cod. pen., è privo di specificità, meramente riproduttivo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello espressamente dato conto che il fatto si fosse svolto in luogo aperto al pubblico e, pertanto, alla presenza di una pluralità di persone (v. p. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025