Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di entrare nel vivo della questione, definendolo un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di rapina pluri-aggravata emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali censure:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che i fatti non configurassero una rapina, ma piuttosto un’ipotesi di tentato furto in abitazione.
2. Violazione di legge processuale: Lamentava l’inutilizzabilità di prove che, a suo dire, erano state acquisite in modo irregolare.
3. Vizio di motivazione: Contestava il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per affermare la sua responsabilità penale.
A prima vista, sembrano motivi solidi. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha rigettati in blocco, senza nemmeno analizzarli nel dettaglio. Vediamo perché.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su tre argomenti principali, che rappresentano dei pilastri fondamentali della procedura penale in sede di legittimità.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure proposte. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una semplice riproposizione di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello. Il ricorrente non ha sviluppato una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le sue tesi. Secondo la legge (art. 591 c.p.p.), un ricorso è inammissibile se manca di specificità. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con il suo ragionamento. In questo caso, le doglianze sono state ritenute ‘apparenti’ perché prive di un reale confronto con il decisum.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Un altro aspetto cruciale è il ruolo della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, il ricorrente, chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti (da rapina a tentato furto), tentava di indurre la Corte a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questa operazione è preclusa, come stabilito da una giurisprudenza consolidata (tra cui la celebre sentenza ‘Jakani’ delle Sezioni Unite).
Gli Effetti del Rito Abbreviato
Infine, la Corte ha sottolineato che la questione relativa all’inutilizzabilità delle prove non poteva essere sollevata in questa sede. L’imputato aveva infatti scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Questa scelta processuale implica l’accettazione del fascicolo delle indagini così com’è. Di conseguenza, preclude la possibilità di sollevare in un momento successivo questioni sulla regolarità dell’acquisizione delle prove, salvo casi eccezionali qui non riscontrati.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in esame ci insegna che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. Per avere una possibilità di successo, deve essere un atto mirato, specifico e tecnicamente ineccepibile. È fondamentale concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e non tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. La scelta dei riti speciali, come l’abbreviato, comporta inoltre conseguenze strategiche che devono essere attentamente ponderate, poiché possono limitare le future facoltà difensive. In sintesi, la forma e la sostanza di un ricorso sono inscindibili per superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Secondo questa ordinanza, ciò avviene, ad esempio, se i motivi sono generici, si limitano a ripetere quelli già presentati in appello e non si confrontano in modo specifico e critico con le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’ o ‘apparenti’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza non sono specifiche e argomentate, ma si risolvono in mere doglianze o nella reiterazione di tesi già respinte, omettendo di assolvere alla funzione tipica di una critica puntuale e motivata contro la decisione del giudice precedente.
La scelta del rito abbreviato ha conseguenze sulla possibilità di contestare le prove in Cassazione?
Sì. Secondo quanto affermato in questa ordinanza, la scelta di procedere con il rito abbreviato preclude la possibilità di dedurre in seguito questioni relative all’inutilizzabilità delle prove su cui si è basata la decisione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 19/11/1990
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giuseppe;
ritenuto che l’unico motivo, articolato in tre diverse censure – con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge in ordine all’art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente come ipotesi tentata di furto in abitazione (la prima), violazione di legge processuale con riferimento all’utilizzabilità di prove irregolarmente acquisite (la seconda), e vizio d motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata (la terza) – oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è neppure connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 27 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
inoltre, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., invero, il ricorren tende ad offrire una diversa ricostruzione storica dei fatti, senza tenere conto della la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani);
che, infine, le dedotte questioni di inutilizzabilità delle prove sono indeducibili a seguito della scelta del rito abbreviato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle